Il 18 aprile scorso l’Agenzia del Territorio ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’elenco dei comuni per i quali sono stati eseguiti d’ufficio gli aggiornamenti della banca dati catastale. Per le province della Toscana si è trattato di una quanto mai opportuna rielaborazione, visto che con la precedente elaborazione di metà dicembre 2007 erano scomparsi dalle certificazioni catastali gran parte dei vigneti, dei boschi e molti fabbricati.
Il decreto legge – Il decreto legge di accompagnamento alla manovra finanziaria 2007, integrato e modificato da norme successive, dispone che a partire dal primo gennaio dello stesso anno le variazioni, tramite modello 26, ai fini catastali e fiscali delle colturale effettivamente praticate dalle imprese agricole, sono sostituite dalle dichiarazioni relative all’uso dei terreni presentate ad Agea (Artea per la Toscana) al fine di richiedere i contributi comunitari e più in generale, dall’aggiornamento del fascicolo aziendale.
Il modello 26 – Come spiegano dalla Cia Toscana il modello 26 è utilizzabile solo da quei soggetti che non presentano domande di contributi o che non aggiornano il fascicolo e che dovranno continuare, se ne ricorre il caso, a produrlo al catasto entro il 31gennaio. Le nuove rendite attribuite con il sistema di aggiornamento automatico, producono effetti fiscali dal primo gennaio dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione. Pertanto, le rendite catastali attribuite con la rielaborazione resa ufficiale il 18 aprile, devono essere tenute in considerazione già dalla dichiarazione dei redditi di quest’anno in quanto relative alle dichiarazioni (Pac) 2007.
Le nuove rendite – Ai fini Ici il Ministero dell’Economia ha precisato, con la circolare n. 5/2007 in relazione alle dichiarazioni presentate nel 2006, che le nuove rendite hanno effetto dal primo gennaio 2007. Sarebbe quindi logico – aggiunge la Cia toscana – dedurre, che le nuove rendite attribuite in conseguenza dell’aggiornamento del fascicolo del 2007 abbiano effetto dal 2008, così come quelle “notificate” il 18 aprile, abbiano effetto dal primo gennaio 2009. Ai fini Ici, infatti, occorre fare riferimento al reddito dominicale iscritto in catasto al primo gennaio dell’anno per il quale l’imposta è dovuta. “Tenuto conto dell’atteggiamento “esattoriale” di molti comuni in merito all’Ici – dice la Cia -, non possiamo però che consigliare i contribuenti di calcolare l’imposta considerando le nuove rendite fin da quest’anno.