Il Tar di Bologna con la pubblicazione della sentenza n. 3474 del 22/7/2008, ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la deliberazione regionale recante “La presentazione delle offerte dei servizi di formazione e consulenza per l’implementazione del catalogo verde”, nella parte in cui imponeva ai liberi professionisti iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati nonché ai Veterinari l’obbligo di dimostrare il possesso di un biennio di esperienze nel settore.
Requisiti – I giudici amministrativi hanno infatti ritenuto che l’imposizione di un tale requisito possa essere ragionevole se riferito a soggetti non iscritti in Albi professionali ma, al contrario, sia ingiusto ed irragionevole.
Nuovo principio – Si è chiarito quindi che nulla di aggiuntivo può essere richiesto ad un professionista regolarmente iscritto in un Albo, oltre all’iscrizione stessa. Il Collegio ha anche sancito un altro importante principio, e precisamente l’esplicito riconoscimento della esclusività delle prestazioni, quando rientranti nel novero delle competenze professionali.
Iscritti e non iscritti – Da oggi in poi tutti i liberi professionisti iscritti negli Albi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dei Veterinari, possono diventare fornitori di Consulenza aziendale, senza necessità di dover sopportare prove, corsi od altro; quelli non iscritti negli Albi potranno invece partecipare al sistema solo limitatamente alle azioni della “Misura 114” non coperte da “riserva di legge” professionale e previa acquisizione e/o dimostrazione del biennio di esperienza.
Attività di consulenza – Le attività di consulenza contemplate nella legge professionale di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato possono essere esercitate esclusivamente da soggetti iscritti negli Albi; posto che la maggior parte dei soggetti attualmente presenti nel “Catalogo Verde” previsto dalla “Misura 114”, non sono iscritti negli Albi, la Regione dovrà provvedere a depennarli.
Percorso formativo – Viene massimamente valorizzato il percorso formativo e professionale dei soggetti iscritti in Albo professionale, che debbono previamente conseguire un idoneo titolo di studio, sottoporsi ad un tirocinio professionale, che -per quel che riguarda gli Agrotecnici- può durare anche due anni ed infine affrontare un esame di Stato abilitante alla professione.