Grande successo per i voucher impiegati nelle campagne di raccolta che ora si estendono a tutte le attività agricole. La legge 133/2008, meglio conosciuta come Manovra d’estate, ha modificato il precedente dettato normativo del Dlgs 276/2003 (Legge Biagi), consentendo alle imprese agricole un maggiore margine di movimento nell’impiego di manodopera.
Come funzionano i voucher – Le imprese agricole possono ora avvalersi della manodopera di pensionati e studenti con meno di 25 anni di età iscritti a corsi di studio ed in periodo di vacanza, nelle attività agricole stagionali (compresa la raccolta delle olive). Per le imprese agricole con volume d’affari inferiore a 7.000 euro, indipendentemente dalla tenuta o meno della contabilità Iva, l’impegno nelle attività agricole in genere, anche a carattere non stagionale, non ha più limiti di caratteristiche soggettive del lavoratore (pensionati e studenti) e può quindi essere prestato da chiunque. Quest’ultimo caso trova alcune limitazioni previste dalla norma generale in relazione all’impegno di minori che devono avere almeno 15 anni di età compiuti e per l’impiego dei dipendenti pubblici. Questi ultimi, per poter prestare attività in tali termini (lavoro occasionale di tipo accessorio in agricoltura), devono richiedere l’autorizzazione al proprio datore di lavoro che ha 30 giorni di tempo per rispondere.
Il pagamento – Il lavoratore viene pagato con il voucher che altro non è che un buono del valore di 10 euro comprendente anche l’assicurazione Inail ed i contributi previdenziali. Al netto di questi, ogni buono vale per il lavoratore 7,50 euro. Non è previsto quanti voucher devono essere corrisposti al lavoratore per la giornata di lavoro. Per questo si deve fare ricorso al buon senso, avendo cura di compensare la giornata di lavoro con tanti voucher pari al costo dello stesso lavoratore se fosse stato assunto come dipendente. Gli importi variano da Provincia a Provincia, per cui è opportuno che l’imprenditore, preventivamente all’impiego del lavoratore, si informi presso gli uffici della Confederazione. Anche sul “quando corrisponderli al lavoratore” la norma non dispone nulla. Se a fine giornata, a fine settimana, a fine mese, ecc, potrà essere contrattato tra le parti. L’impresa non ha più il limite previsto dei 10.000 euro complessivi a disposizione, mentre per il lavoratore rimane il limite di 5.000 euro annuali con il medesimo committente. Per il lavoratore il voucher non da diritto a disoccupazione, maternità, malattia, contribuzione valida per il pensionamento, ecc. E’ esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, non ha conseguenze legate al divieto di cumulo con la pensione che hanno, almeno fino alla fine del 2008, alcuni pensionati.