Novità in tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in quali casi opera la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per la formazione o per l’arrotondamento della Piccola Proprietà Contadina. Le istanze rappresentano due casi distinti ma per contenuto quasi identici. Il caso posto all’attenzione dell’Agenzia è quello di un acquisto di terreno con le agevolazioni PPC e la contemporanea permuta dello stesso ad altro soggetto. L’Agenzia ricorda che le agevolazioni previste dalla legge 604/54 come modificata ed integrata dalla legge 454/1961, interessano alcuni atti espressamente indicati aventi ad oggetto fondi rustici e posti in essere per la formazione o l’arrotondamento della PPC. I suddetti atti beneficiano dell’esenzione dall’imposta di bollo e delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa, oltre all’1% per l’imposta catastale. Certamente rientrano tra i suddetti atti le permute, quando per entrambi i soggetti permutanti l’atto sia effettuato esclusivamente per l’arrotondamento della PPC.
I requisiti soggettivi per beneficiare delle agevolazioni sulla PPC – Per beneficiare delle agevolazioni l’interessato deve esser in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di Iap e, nel biennio antecedente l’atto di acquisto non deve aver venduto altri fondi rustici oppure altro terreno per una superficie complessiva di 1 ettaro con tolleranza del 10%; non alieni ovvero coltivi direttamente il terreno per almeno 5 anni dall’acquisto agevolato pena la perdita dei benefici. Per l’Agenzia (oltre che per la Cassazione che già più volte si è espressa in merito) “l’alienazione”, che rappresenta motivo di decadenza dalle agevolazioni fiscali, comprende anche la permuta. Decadono dalle agevolazioni a suo tempo concesse i permutanti che con l’atto di permuta non arrotondano la propria proprietà ma la costituiscono.