Con 141 voti favorevoli, 115 contrari e 6 astensioni, l’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 171/2008 sul rilancio competitivo del settore agroalimentare. Il provvedimento – come si legge dall’agenzia nuovagricoltura – formato da quattro articoli è stato arricchito da diverse disposizioni, tra cui una delle più importanti è l’integrazione di 65 milioni di euro a favore del Fondo di solidarietà nazionale per i contributi agli agricoltori sui premi assicurativi. Il ministro delle Politiche agricole Luca Zaia ha commentato positivamente il via libera di palazzo madama, dichiarandosi soddisfatto del dibattito parlamentare “che ha consentito di migliorare il contenuto del decreto legge” che servirà al rilancio dell’agricoltura italiana.
Quattro articoli – Nel testo in vigore il provvedimento è formato da quattro articoli. Con il primo si riconosce per gli anni 2008-2009 alle aziende del settore agroalimentare, comprese quelle costituite in cooperativa, un credito d’imposta del 50% del valore degli investimenti in promozioni pubblicitarie in altri Stati membri o Paesi terzi. La disposizione rivede i commi 1088, 1089 e, in parte, 1090 della Finanziaria 2006, incrementando e uniformando il livello dell’agevolazione fissato per alcuni casi nel 25% e in altri nel 35%.
Agevolazioni biodiesel – L’articolo 2 disciplina l’agevolazione fiscale sul biodiesel. Del contingente annuo di 250mila tonnellate, 70mila sono indicate come quota prioritaria, ricavata da oli vegetali ottenuti nell’ambito del contratto quadro, mentre le restanti 180mila sono considerate una quota generica ottenuta da oli di diversa origine. Con l’articolo 3, il testo fissa alcuni interventi in fatto di enti irrigui, prorogando al 31 dicembre 2008 i poteri del commissario straordinario dell’Epli, l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. All’organismo è poi assegnato, per il proseguimento di attività e funzioni, uno stanziamento di ulteriori 5,6 milioni di euro, mentre per evitare esecuzioni forzate conseguenza dell’eccezionale esposizione debitoria dell’Ente, è stabilito che fino alla data del 31 marzo 2009 le nuove risorse assegnate non potranno essere oggetto di attuazione forzosa del diritto del creditore, pena la nullità rilevabile d’ufficio dal giudice. Gli interventi a favore dell’Epli sono stati incrementati nel corso del dibattito al Senato ed è proprio su questa disposizione che si è consumato uno scontro tra l’esponente del Pd Enrico Mornado, che bollava le norme a favore dell’Ente come “marchette”, e il presidente della commissione Agricoltura di palazzo Madama Paolo Scarpa Bonazza Buora del Pdl, relatore e firmatario delle proposte di modifiche, che replicando all’esponete dell’opposizione ha detto: “Non glielo consento, marchettaro sarà lei”.
Tornando ai contenuti del dl, l’articolo 4 mette a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie le spese relative alla chiusura degli interventi cofinanziati dall’Ue nel settore della pesca e dell’acquicoltura per il periodo di programmazione 1994-1999. La somma messa a disposizione con questa misura è valutata in complessivi 50 milioni di euro.
Novità – Per quanto riguarda le novità introdotte nel testo nel corso della discussione al Senato, oltre al rifinaziamento del Fondo di solidarietà nazionale per i contributi sulle assicurazioni (inserito con un articolo aggiuntivo dopo il primo) e le disposizioni sull’Epli, sono state anche prorogate sino al 31 marzo 2009, le agevolazioni contributive per il comparto agricolo, già previste dalla legge 67/1988, per i territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate. Per la copertura di questa disposizione, inserita come articolo 2-bis, sono stati messi a disposizione 60 milioni di euro per il 2009, riducendo alcune autorizzazioni di spesa stabilite dalla Finanziaria 2007 (L. 296/2006). Dopo l’articolo 2 è stata inserita anche una disposizione volta ad estendere ai sottoprodotti della vendemmia l’applicazione del dlgs 152/2006 sull’utilizzo di biomasse combustibili ottenute da vinaccia esausta nei processi di distillazione.
Allarme peronospera – Dopo l’articolo 4 sono state inserite diverse disposizioni volte a rafforzare gli interventi per far fronte ai danni causati dalla malattia Peronospora della vite (Plasmopara viticola, un fungo che attacca la pianta), con uno stanziamento di 10 milioni di euro per il 2008. Un altro articolo inserito nel testo interviene sulla struttura dell’Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, stabilendo che il consiglio di amministrazione dell’ente “è composto dal presidente e da quattro membri, di cui uno designato dalla Conferenza Stato-Regioni, nominati con decreto del Mipaaf. Con l’obiettivo di ridurre le spese del dicastero, la disposizione stabilisce poi che in generale il numero dei componenti del cda delle società controllate dal ministero è ridotto a cinque unità, compreso quello di Agecontrol Spa. Via libera anche ad alcune norme di semplificazione di adempimenti, in particolare per il settore della Pesca, per il quale è stato approvato anche un ordine del giorno per impegnare il governo a promuovere una conferenza intergovernativa mediterranea con l’obiettivo di trovare una posizione comune sulla salvaguardia del tonno rosso.
Commercio mangimi – E’ stato infine approvato un emendamento che modifica gli articoli da 20 a 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 che disciplina la preparazione e il commercio dei mangimi. In pratica è stato ridefinito l’intero apparato sanzionatorio per chi produce o vende mangimi con sostanze vietate o con procedure non in regola. Si prevede così una multa da 10mila a 60mila euro per chi fabbrica mangimi in impianti non autorizzati, una sanzione da 1.600 a 9.500 euro per confezioni non in regola, mentre chi produce mangimi non rispondenti alle prescrizioni stabilite dalla legge 281/63, o risultanti all’analisi non conformi alle dichiarazioni, rischia una multa da 1.000 a 6.000 euro. Queste ultime due sanzioni possono essere estese agli allevatori che non si attengono alle norme previste dalla legge. E’ poi prevista una multa da 2.000 a 20.000 euro per chi produce mangimi con sostanze vietate, mentre chi vende mangimi “per i quali sono state utilizzate sostanze di cui è vietato l’impiego e/o prodotti con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce”, è punito con una multa da 20.000 a 66.000 euro. Infine in caso di reiterazione del reato si prevede la sospensione delle attività di produzione da 3 giorni a 3 mesi e in caso di particolare gravità della violazione si può arrivare alla chiusura dello stabilimento produttivo e all’interdizione del titolare dallo svolgimento di questo tipo di attività per un periodo di 5 anni.