Il 29 novembre il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legge contenente misure urgenti per arginare gli effetti della crisi e per sostenere le famiglie, il lavoro, l’occupazione e le imprese. Il testo del decreto, che assomiglia molto al decreto legge di accompagnamento della finanziaria degli scorsi anni, subirà importanti e già annunciati emendamenti durante l’iter di conversione. In questo articolo forniamo una informazione aggiornata alla situazione attuale, tenendo conto di quanto anticipato in materia dal Governo e dalla maggioranza parlamentare.
Bonus straordinario per le famiglie – Viene riconosciuto un bonus straordinario variabile da € 200 a € 1000 ai nuclei familiari a basso reddito qualora il reddito complessivo familiare sia composto da redditi di lavoro dipendente (ed alcuni assimilati) o pensione, alcuni redditi diversi, redditi fondiari (immobili) di ammontare non superiore a 2.500 euro. Il bonus è attribuito ad un componente il nucleo familiare. E’ esentasse e non rappresenta “reddito”ai fini fiscali o previdenziale/assistenziale. La richiesta deve essere presentata al datore di lavoro, all’Istituto pensionistico o all’Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio se i requisiti reddituali e di composizione del nucleo familiare è rispettato con riferimento al 2007, entro il 31 marzo se con riferimento al 2008. In relazione alla data di presentazione della richiesta il bonus verrà corrisposto dai soggetti sopra indicati nel mese di febbraio e marzo o di aprile e maggio. I limiti di reddito familiare oscillano da € 15.000 a € 22.000, mentre i componenti il nucleo familiare da uno a 5 e più componenti. E’ prevista una disposizione specifica per i nuclei con componenti disabili. In questo caso il limite di reddito familiare è di € 35.000
Detassazione dei premi di produttività – E’ prorogato per il 2009 il sistema di tassazione agevolata al 10% delle somme corrisposte dal datore di lavoro come “premi produzione”. E’ aumentato a € 6.000 l’importo complessivo lordo e a € 35.000 il limite di reddito annuale da lavoro dipendente. Interessa solo i lavoratori del settore privato. E’ decaduta la medesima disposizione per gli straordinari.
o Deducibilità Irap ai fini Irpef. Già a partire dal 2008, è ammessa in deduzione dal reddito complessivo ai fini Irpef di tutti i soggetti all’Irap il 10% della medesima imposta pagata nel periodo d’imposta. Il 10% deve essere calcolato sulla quota Irap dovuta sull’imponibi9le degli interessi passivi al netto degli attivi e del costo del personale dipendente non già dedotto. E’ disposto il rimborso delle maggiori imposte sui redditi già versate di 4 annualità precedenti al momento della presentazione dell’apposita richiesta.
Esigibilità differita dell’IVA – Per il periodo 2009/2011 i soggetti che non applicano i regimi speciali (vedi quelli previsti per l’agricoltura e per l’agriturismo) possono liquidare l’IVA dovuta sulle vendite o prestazioni i servizio al momento del pagamento delle stesse. Al tempo stesso potrà essere portata in detrazione l’Imposta sostenuta per gli acquisti al momento del pagamento degli stessi. Decorso un anno dall’operazione l’imposta è comunque dovuta. Le fatture interessate dovranno riportare apposita dicitura. Questa disposizione non è immediatamente attuabile in quanto è soggetta alla preventiva approvazione dell’Unione Europea.
Riduzione acconto Ires ed Irap – Le società di capitali, enti commerciali e non commerciali potevano ridurre gli acconti dovuti e versati entro il 30 novembre, del 3%. Le somme non versate sono comunque dovute entro la fine dell’anno.
Riduzione del costo del ravvedimento operoso – Dal 29 novembre la misura per sanare l’insufficiente o l’omesso versamento dei tributi passa dal 3,75 al 2,5% se il versamento avviene entro 30 giorni e dal 6 al 3% in caso di regolarizzazione entro il temine di presentazione della dichiarazione successiva. Per le violazioni sostanziali la sanzione ridotta passa dal 20 al 10%. Per la regolarizzazione dell’omessa dichiarazione (entro 90 giorni dal termine) la sanzione passa da 1/8 ad 1/12 del minimo.
Adesione del contribuente all’invito al contraddittorio – Il contribuente che dal 2009 riceve una convocazione dell’Agenzia delle Entrate potrà aderire a quanto contestato con l’invito, fruendo della riduzione ad 1/8 del minimo rispetto ad 1/4 previsto dall’ordinario accertamento con adesione. Entro il 15° giorno antecedente la data fissata per il contraddittorio, il contribuente deve inviare all’Agenzia un’apposita comunicazione e versare quanto dovuto. In determinate condizioni la disposizione è particolarmente conveniente per i contribuenti soggetti agli studi di settore.
Controllo sull’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta – Il termine per effettuare il controllo in commento è spostato al 31/12 dell’8° anno successivo all’utilizzo. L’eventuale sanzione è fissata dal 100% al 200% dei crediti utilizzati indebitamente.
Detrazione del 55% – Per gli anni 2009 e 2010 la detraibilità del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica è soggetta ad una preventiva richiesta all’Agenzia delle Entrate da inoltrare dal 1° giugno al 31 dicembre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta l’Agenzia fornisce risposta di accoglimento o di diniego. In questo ultimo caso, ma anche in caso di omesso invio della richiesta, il contribuente privato potrà beneficiare per gli intereventi eseguiti della detrazione Irpef del 36% per un importo massimo di spesa di € 48.000 per immobile da ripartire in 10 rate annuali.
Indennità di disoccupazione per i CoCoPro – L’indennità di disoccupazione ordinaria spetta anche ai collaboratori a progetto iscritti esclusivamente nella gestione separata dell’Inps. Agli stessi viene riconosciuto una somma liquidata in unica soluzione pari al 10% del reddito percepito nell’anno precedente a quello del licenziamento o di sospensione del rapporto per crisi aziendale o occupazionale. Sono esclusi i soggetti che sono iscritti alla gestione separata perché sprovvisti di una cassa professionale. Sono previste diverse condizioni da rispettare. Simili provvedimenti sono previsti per gli apprendisti, per i dipendenti delle imprese del commercio con oltre 50 dipendenti, delle imprese di vigilanza con oltre 15 dipendenti, per le imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti, per i dipendenti in genere sospesi per crisi aziendali o occupazionali.
o Credito per i nuovi nati. E’ istituito un fondo credito tramite il quale potranno essere concesse dallo Stato garanzie anche fidejussorie per favorire l’accesso al credito, nella massima di € 5.000, dei genitori dei nuovi nati nel periodo 2009/2011.
Mutui per prima casa. Per i mutui prima casa a tasso variabile in corso, le rate dal 2009 non potranno sopportare oltre il 4% di interessi. L’eventuale differenza è accollata dallo Stato. Dal 2009 i nuovi mutui dovranno essere offerti anche con tasso variabile legato al tasso della Banca Centrale Europea. Non sono però previste limitazioni allo spread (guadagno aggiunto della banca).