C’è tempo fino al 31 marzo 2009 per presentare la domanda di disoccupazione agricola. Possono accedere a tale prestazione i lavoratori che hanno prestato attività di lavoro dipendente in agricoltura e che sono stati licenziati ed iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza. L’indennità spetta al lavoratore che può far valere i seguenti requisiti minimi: iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, 2 anni di anzianità assicurativa, 102 giornate lavorative nel biennio precedente la domanda.
Attività extra agricole – E’ stata ampliata la possibilità di far valere attività extra-agricola per maturare il requisito per la disoccupazione agricola. In questo caso la prevalenza tra le attività agricole e non agricole prestate quale dipendente, deve essere verificata in via alternativa nell’anno e nel biennio. Da quest’anno non esistono più distinzioni tra trattamento ordinario e trattamento speciale, per tutti la misura dell’indennità è pari al 40% del salario per il numero delle giornate lavorate. Il parametro da utilizzare per il numero massimo di giornate da attribuire è 365 giorni per tutti, tanto che la somma tra giornate lavorate e giornate indennizzabili non può superare il parametro di 365.
Trattenute Inps – L’Inps a titolo di contributo di solidarietà trattiene il 9% del trattamento economico di disoccupazione fino ad un massimo di 150 giornate. Per tutti i casi si raggiunge l’anno pieno di contribuzione ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia e dei trattamenti d’invalidità. Ai fini della pensione di anzianità continuano ad essere accreditate 90 giornate del precedente trattamento speciale ai lavoratori che sono stati occupati nell’anno con più di 100 giornate. Contestualmente alla richiesta dell’indennità di disoccupazione può essere richiesto l’assegno per il nucleo familiare.