Dell’indennità di disoccupazione ordinaria ne ha diritto il lavoratore che è rimasto disoccupato involontariamente e all’inizio della disoccupazione, ha questi requisiti: 2 anni d’anzianità assicurativa (devono essere trascorsi almeno 2 anni dal versamento del primo contributo assicurativo Inps). La contribuzione figurativa (maternità, servizio militare, periodi di congedo parentale purché indennizzati, lavoro all’estero in paesi convenzionati) è utile per il perfezionamento del requisito del biennio d’assicurazione. 1 anno di contribuzione (52 contributi assicurativi nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione, es. cessazione 30.11.2008, biennio dal 01.12.2006 al 30.11.2008).
Il lavoratore, nel momento in cui si trova disoccupato, deve presentarsi presso il Centro per l’impiego (ex ufficio di collocamento) della zona di residenza, per rilasciare una dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro, richiedendone una ricevuta. Attenzione è importante che il lavoratore presenti immediatamente la disponibilità al lavoro tenuto conto che ogni giorno di ritardo non sarà coperto dall’indennità di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro il termine massimo di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Se viene presentata entro 7 giorni dalla data di cessazione dell’attività il lavoratore non perdere nemmeno un giorno di disoccupazione.
– La disoccupazione è interrotta – Quando il disoccupato: è avviato ad nuovo lavoro; diventa titolare di un trattamento pensionistico; è cancellato dalle liste di disoccupazione; si trasferisce in un paese extracomunitario. L’indennità è sospesa in caso di assunzione di oltre 5 giorni consecutivi, in caso di maternità o malattia. La copertura previdenziale figurativa è piena ed è garantita per l’intero periodo di godimento dell’indennità.