Versamenti tardivi? In tempo di crisi anche le sanzioni si riducono. Il ravvedimento operoso consente al contribuente di rimediare spontaneamente alle omissioni ed alle irregolarità commesse relativamente ai versamenti ed agli adempimenti di Irpef, Ires, Irap, Iva, Ici, ecc, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Nel dettaglio – Il versamento della sanzione ridotta va effettuato con il modello F24. Dal 2007 gli interessi, nella misura del 3%, dovuti sull’imposta versata in ritardo devono essere distinti dall’imposta medesima ad eccezione delle imposte dovute dai sostituti di imposta, per le quali si continua ad effettuare il versamento cumulativo. Le nuove sanzioni ridotte, da versare contestualmente alla rimozione delle violazioni commesse ed agli interessi, sono: ravvedimento breve (entro 30 giorni dall’irregolarità): 2,5%; ravvedimento lungo (oltre 30 giorni): 3%. Le nuove misure sono utilizzabili anche per la regolarizzazione di violazioni commesse prima del 29 novembre 2008. La riduzione delle sanzioni si applica anche per: dichiarazione irregolare, da sanare entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva: € 25; dichiarazione omessa, sanata entro 90 giorni dalla scadenza : € 21; dichiarazione infedele, da sanare entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva: minimo di € 51 oltre all’imposta se dovuta ed interessi.I contribuenti potranno beneficiare del ravvedimento operoso solo a condizione che la violazione non sia stata già rilevata dalla Amministrazione finanziaria.