I fabbricati rurali ancora sotto lo scrupoloso occhio degli organismi accertatori. L’Agenzia del Territorio sta per emanare una circolare per rispondere ai diversi quesiti pervenuti in merito ai criteri di ruralità, inerenti gli immobili posseduti da contribuenti titolari di pensione corrisposte per attività svolte in agricoltura (coltivatori diretti, Iap, mezzadri e coloni). Per poter essere qualificati come “fabbricati rurali” i fabbricati abitativi devono rispondere a diverse condizioni, tra le quali, quella riguardante il volume d’affari derivante da attività agricole del soggetto conduttore del fondo che deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il pensionato del settore agricolo, proprietario dell’abitazione che occupa, può trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) svolge regolarmente l’attività agricola;
b) ha concesso a terzi l’uso dei terreni;
c) non svolge più attività agricola e non ha ceduto a terzi l’uso dei terreni.
Nella prima situazione la figura “imprenditoriale” del soggetto prevale sulla condizione di pensionato, per cui il rispetto della condizione “volume d’affari” deve essere dallo stesso rispettata. Nella seconda situazione, la verifica della condizione del “volume d’affari” deve essere effettuata in capo al soggetto che conduce il fondo. Nell’ultima situazione, quando cioè il pensionato ex agricoltore non esercita più direttamente alcuna attività agricola e non ha concesso a terzi l’uso del fondo, il fabbricato in questione non è rurale in quanto la condizione “volume d’affari” non è rispettata né dal pensionato che da soggetti terzi utilizzatori. Il medesimo principio è mutuabile per la condizione “iscrizione al Registro Imprese”.
Agenzia del territorio: attenzione sui fabbricati rurali
Informazione pubblicitaria