Pensione di inabilità per chi è impossibilitato a lavorare. La pensione è una prestazione reversibile, legata alle medesime condizioni previste per l’assegno di invalidità, con l’eccezione della situazione sanitaria che deve rispecchiare una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Requisito indispensabile, inoltre, è la cessazione di ogni attività lavorativa.
Le caratteristiche – L’importo della pensione è lo stesso dell’assegno ordinario di invalidità oltre ad una maggiorazione dell’anzianità contributiva fino al compimento dell’età pensionabile di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, se dipendenti, e 65 e 60 per gli autonomi. Tale maggiorazione non può oltrepassare il 40° anno di contribuzione. In caso di necessità i pensionati per inabilità possono richiedere anche l’assegno per assistenza personale e continuativa sempre che non siano ricoverati gratuitamente presso una struttura sanitaria. Dal 1° settembre 1995 la pensione di inabilità non può essere cumulabile con la rendita Inail dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale che ha per oggetto lo stesso evento invalidante e fino a concorrenza della rendita stessa. La decorrenza è fissata al mese successivo alla presentazione della domanda corredata di uno specifico certificato medico attestante la menomazione della capacità di lavoro.