Secondo a quanto disposto dalla legge finanziaria 2007, è stato istituito un fondo per il sostegno ai familiari delle vittime sul lavoro. Il fondo eroga una prestazione una tantum al nucleo familiare del lavoratore deceduto per cause di lavoro. La prestazione non è soggetta a rivalsa, è esentasse e non influisce nella determinazione del risarcimento del danno in favore dei familiari superstiti. La Regione Toscana, con la legge 57/2008 e succ. modd. ed intt., ha istituito un fondo di solidarietà aggiuntivo che dispone un contributo (minimo 20 mila euro), articolato a seconda della composizione del nucleo familiare superstite. Tale ultimo contributo viene erogato su richiesta da presentare tramite l’Asl, entro 180 giorni dal decesso del lavoratore. L’importo dell’una tantum varia, per gli incidenti che si sono verificati negli anni 2007 e 2008, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare superstite, tra € 1.500 e € 2.500. La prestazione spetta anche se il lavoratore deceduto era privo di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Se l’infortunio mortale è avvenuto in ambito domestico, viene erogata l’una tantum solo nel caso in cui il deceduto sia assicurato per questa attività (vedi articolo a pagina 8). Se riconosciuto il diritto all’una tantum, ai familiari viene erogato, su specifica richiesta, un anticipo della rendita ai superstiti. La richiesta deve essere presentata all’Inail o all’Ipsema entro 40 giorni dal decesso del lavoratore e viene erogata entro 30 giorni dall’accertamento sommario dei fatti dai quali è rilevabile che il decesso è stato causato da un infortunio sul lavoro.
Da Dimensione agricoltura, giugno 2009