Raccolta uva e olive: le novità sui voucher e grado parentale

Si avvicina il periodo nel quale le richieste di chiarimenti inerenti il lavoro occasione di tipo accessorio, si fanno pressanti, per cui, anche alla luce delle novità recentemente introdotte sulla materia, riteniamo opportuno pubblicare un riepilogo del cosiddetto “sistema voucher”.

I lavoratori possono essere occupati in lavori di natura occasionale rese nell’ambito di:
a) lavori domestici;
b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
c) insegnamento privato supplementare;
d) manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
e) qualsiasi settore produttivo, compreso quello agricolo, se prestate il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza (1° dicembre-10 gennaio, dalla domenica delle Palme al martedì successivo al lunedì dell’Angelo, 1° giugno-30 settembre), da parte di giovani di età inferiore a 25 anni e regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici;
f) attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, casalinghe e da giovani di cui al punto precedente, ovvero, per ogni tipo di attività agricola (anche non stagionale) svolte a favore delle imprese agricole con volume d’affari inferiore a 7 mila euro (è indifferente che siano o meno in contabilità IVA). Per casalinghe si intende coloro che, senza vincolo di subordinazione, svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari, che contemporaneamente non svolgono attività di lavoro autonomo o dipendente e che non abbiano prestato lavoro subordinato in agricoltura nell’anno in corso ed in quello precedente;
g) in qualsiasi settore produttivo, compreso quello agricolo, da parte di titolari di disoccupazione ordinaria o a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura ed edilizia
h) commercio, turismo e servizi intestati ad impresa familiare di cui all’art. 230 bis del codice civile;
i) consegna porta a porta e vendita ambulante della stampa quotidiana e periodica;
j) qualsiasi settore produttivo, compreso quello agricolo, da parte dei pensionati;
k) qualsiasi settore produttivo, compreso quello agricolo, in via sperimentale per il 2009 e nel limite massimo di € 3 mila per l’anno con il medesimo committente, dai percettori di prestazioni integrative del reddito o connesso con lo stato di disoccupazione (cassaintegrati e lavoratori in mobilità).

Compensi – I compensi per le prestazioni in commento devono essere limitati a € 5 mila nel corso dell’anno con il medesimo committente, elevate € 10 mila per le imprese familiari che esercitano nell’ambito del commercio, turismo e servizi. I limiti suddetti sono intesi al netto delle trattenute previdenziali fisse, quindi, ad esempio, il limite di € 5 mila si deve intendere come “compenso da voucher” di € 6.660 (€ 4.995 netti). Invariati i meccanismi di richiesta ed utilizzo dei voucher. Ai lavoratori impiegati con il sistema voucher spettano l’anzianità contributiva, il diritto alla pensione e l’indennità infortunistica compreso l’eventuale danno biologico, ma non le prestazioni previdenziali assistenziali, quali, disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari, ecc. Nei limiti di importo sopra detti, il totale riscosso è totalmente esente ai fini fiscali.

Il lavoro gratuito dei familiari: più ampia la platea dei parenti per i quali non è necessaria l’assunzione

Esulano dal mercato del lavoro le prestazioni rese da parte ed affini sino al quarto grado per le attività agricole (tutte quelle considerabili tali, comprese quelle svolte nell’agriturismo e per qualsiasi mansione) rese in modo occasionale o ricorrente ma per brevi periodi ed a titolo gratuito, salvo i rimborsi spese per il mantenimento e l’esecuzione dei lavori. Non è necessario che il titolare dell’impresa sia CD o IAP. Per questi soggetti non è dovuta alcuna comunicazione o annotazione sul Libro Unico del Lavoro, ne tanto meno all’Inail.
Parentela:
1° grado: figli e genitori;
2° grado: fratelli e sorelle, nipoti e nonni;
3° grado: nipoti e zii,  bisnipoti e bisnonni;
4° grado: cugini.
Affinità:
1° grado: suocero e genero/nuora;
2° grado: cognati intesi come marito e fratello della moglie, moglie e sorella del marito;
3° grado: zio del marito rispetto alla moglie, zia della moglie rispetto al marito
4° grado: cugino del marito rispetto alla moglie
Anche se i coniugi non sono tra loro ne parenti ne affini, è bonariamente accettata la reciproca partecipazione gratuita all’attività dell’impresa.

Da Dimensione agricoltura, settembre 2009

Informazione pubblicitaria