Hanno preso il via fin da prima di settembre le frenetiche attività necessarie per l’emersione di colf e badanti impegnate in attività di cura delle famiglie da almeno il primo aprile 2009. Fino al 30 settembre, salvo proroga, sarà possibile inoltrare la richiesta di regolarizzazione che verrà valutata ed eventualmente accettata in ordine cronologico, senza necessità, finalmente, di fare corse per la presentazione, visto che non sono previste quote massime di ammissione.
A chi interessa – Sono interessati i lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari presenti sul territorio nazionale ed adibiti alle attività di:
a) Badanti: assistenza del datore di lavoro o dei componenti la sua famiglia anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che nel limitano l’autosufficienza;
b) Colf: lavoro domestico di sostegno ai bisogni familiari.
I suddetti lavoratori devono essere occupati, seppure irregolarmente, almeno dal 1° aprile 2009, ed essere al servizio del medesimo datore di lavoro alla data di presentazione della dichiarazione di emersione. Per ciascun nucleo familiare si possono regolarizzare al massimo una colf e due badanti se si tratta di extracomunitari, non vi sono limiti per i lavoratori italiani ed i comunitari. Il datore di lavoro può essere italiano, comunitario, extracomunitario in possesso della Carta di soggiorno. Per gli assuntori di colf è necessario dimostrare un reddito minimo risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20 mila o 25 mila euro a seconda che, rispettivamente, il nucleo familiare sia composto da un solo percettore di redditi o da più conviventi percettori di redditi. Prima della presentazione della domanda deve essere versato, tramite l’apposito mode. F24, un contributo forfettario di € 500 per ogni lavoratore. Non possono essere regolarizzati gli extracomunitari interessati da:
1) un provvedimento di espulsione per motivi di sicurezza, ordine pubblico o terrorismo;
2) che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio italiano;
3) che risultino condannati anche con sentenza provvisoria per i reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (delitti non colposi, consumati o tentati).
Da sapere – La domanda di regolarizzazione deve essere presentata all’Inps utilizzando un apposito modulo se il lavoratore è cittadino italiano, di altro Stato UE, o extracomunitario regolare, allo Sportello unico per l’immigrazione, in via telematica, se extracomunitario irregolare. Alla presentazione della richiesta seguirà la convocazione delle parti presso lo Sportello unico, che avrà preventivamente vagliato la domanda e la posizione del lavoratore e, nei casi che interessano, del datore di lavoro, per la stipula del contratto di soggiorno e la presentazione della richiesta del permesso per lavoro subordinato. All’incontro dovrà essere esibita la ricevuta del versamento del contributo forfettario. In caso di mancata presentazione alla convocazione senza giusta causa, la pratica verrà archiviata. Nel caso di assunzione di bandanti extracomunitarie irregolari, il datore di lavoro dovrà produrre allo Sportello unico una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN che attesti la non autosufficienza del soggetto da assistere già al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro, seppure irregolare (deve coincidere con quanto dichiarato al precedente punto 5). Se la richiesta interessa due badanti per il medesimo assistito, allora la certificazione medica dovrà giustificare anche questa esigenza. Entro 24 ore dalla stipula del contratto presso lo Sportello unico, il datore di lavoro dovrà adempiere a quanto previsto per qualsiasi altra assunzione. Sono dovuti anche gli oneri inerenti la richiesta del permesso di soggiorno (in genere circa € 70).
Da Dimensione agricoltura, settembre 2009