Di seguito riportiamo le ultime novità fiscali che regolamentano il mondo dell’agricoltura. In particolare abbiamo preso in esame la Legge Comunitaria 2008 approvata dal Consiglio dei Ministri il 28 agosto dello scorso anno. Il provvedimento che mantiene, in gran parte, la struttura delle precedenti leggi comunitarie, e conferma le importanti novità previste dalla legge comunitaria 2007, prevede nuovi obblighi amministrativi per le società. L’altro aspetto fiscale che abbiamo preso in esame riguarda il trasporto del gasolio agricolo e delle cisterne che lo contengono. Mentre l’ultimo focus che abbiamo aperto, nasce dalla polemica sulla somministrazione delle bevande alcoliche.
Legge Comunitaria 2008 – L’art. 42 della legge Comunitaria 2008 impone alle società di qualsiasi tipo di indicare negli atti e nella corrispondenza le informazioni indicanti la sede della società; l’ufficio del Registro delle imprese in cui è iscritta e il relativo numero di iscrizione; il capitale effettivamente versato risultante dall’ultimo bilancio approvato (per le società di capitali); in caso di scioglimento lo stato di liquidazione e l’indicazione di società uni personale se si tratta di una Srl o di una Spa.
Le società di capitali, devono rendere pubbliche queste informazioni anche negli eventuali siti web, pena l’applicazione di sanzioni da € 206 a € 2.065 a carico di ciascun componente l’organo di amministrazione. La norma, in vigore dallo scorso 29 luglio, prevede anche che, per “atti e corrispondenza” si devono intendere le fatture, i contratti, gli ordini di merce, le lettere ed i timbri con cui le imprese, personalizzano la carta non intestata.
Trasporto carburante agricolo – Tra le problematiche dell’agricoltore, emergono deposito, trasporto ed impiego dei carburanti ad uso delle aziende agricole. Spesso l’agricoltore ha la necessità di spostare la cisterna per il rifornimento dei mezzi necessari per le lavorazioni, anche percorrendo tratti di strada. In questo caso, le norme nazionali e locali non ne regolano lo svolgimento, ma occorre applicare il buon senso delle stesse. Nella fattispecie, il "contenitore-distributore mobile”, deve essere installato all’interno delle aziende per il rifornimento in loco delle macchine agricole. La legge regionale Toscana 28/2005 dispone che il prelievo ed il trasporto di carburanti in recipienti mobili superiori a 100 ed inferiori a 1000 litri è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio.
La norma fa riferimento al prelievo presso gli impianti stradali, ma in assenza di disposizioni specifiche per i depositi ad uso agricolo, è possibile: utilizzare un contenitore trasportabile o una cisterna mobile, omologati e periodicamente sottoposti a controllo; caricarla su un mezzo idoneo, nel rispetto della portata del mezzo stesso; riempirla con la quantità di gasolio strettamente necessario alle lavorazioni che devono essere svolte; accompagnare il trasporto con un documento di trasporto da conservare anche al termine dei lavori; effettuare una comunicazione preventiva al Comune competente per territorio.
Somministrazione bevande alcoliche – Dopo le discussioni sull’impossibilità dei produttori agricoli di vendere al minuto le bevande alcoliche di loro produzione, con la circolare dello scorso 30 luglio, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha affermato che nulla è cambiato. Già il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS, Rd 773/1931), disponeva che la vendita al minuto e la somministrazione di bevande alcoliche può essere effettuata esclusivamente se l’esercente è titolare della specifica licenza rilasciata dal Comune. Lo stesso TULPS, però, ribadisce che non si considera vendita al minuto soggetta alla licenza quella effettuata in recipienti chiusi e trasportati fuori dal locale di vendita per il consumo, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 0,200 litri per i superalcolici ed a 0,33 litri per le altre bevande alcoliche.
In altre parole è possibile la vendita al minuto, ma non la somministrazione, in sede fissa e su aree pubbliche anche in assenza di licenza. La somministrazione di qualsiasi tipo, compresa la mescita del vino o la degustazione effettuate su aree pubbliche, è invece consentita solo se l’esercente è in possesso delle specifica licenza. Le novità, quindi, sono limitate ai termini di vendita o di somministrazione di bevande alcoliche in orari notturni, dalle ore 24 alle 7, e all’inasprimento delle sanzioni previste in caso di cessione o somministrazione illecita.