Operai agricoli, maternità fuori dal rapporto di lavoro

Il D.lgs 151/2001 dispone l’accredito dei contributi maturati nel periodo di maternità avvenuti fuori dal rapporto di lavoro a condizione che il richiedente, all’atto della domanda, possa far valere almeno 5 anni di contributi. Per quanto riguarda i lavoratori impegnati come operai agricoli, l’Inps ha rettificato le direttive precedentemente impartite stabilendo che per la verifica del requisito contributivo si deve fare riferimento alla norma che disciplina i versamenti volontari. Per questa categoria la suddetta norma prevede 93 contributi annui per gli uomini e 62 per le donne. Ai fini dell’accredito in commento, quindi, il requisito si intende perfezionato in presenza di almeno 465 contributi giornalieri per gli uomini e di 310 per le donne, nel quinquennio. Gli interessati che avevano fatto richiesta di questo beneficio ed era stato loro negato per carenza del requisito contributivo, possono richiedere la ricostituzione della pensione (pensionati dal 27 aprile 2001).

Da Dimensione Agricoltura, ottobre 2009

 

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