Nelle scorse settimane si è molto dibattuto sulla paventata impossibilità dei produttori agricoli di vendere al minuto le bevande alcoliche di loro produzione. Oltre alle pesanti sanzioni di tipo pecuniario, le aziende rischiavano la confisca della merce e delle attrezzature. In effetti il testo della Legge Comunitaria 2008, recente approvata dal Parlamento, si prestava ad interpretazioni che potevano essere equivocate. La Cia, in collaborazione con altre organizzazioni del lavoro autonomo, ha sollecitato le sedi competenti affinché chiarissero urgentemente la portata della norma. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare del 30 luglio, afferma che, di fatto, nulla è cambiato, visto che già il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS, Rd 773/1931), dispone che la vendita al minuto e la somministrazione di bevande alcoliche può essere effettuata esclusivamente se l’esercente è titolare della specifica licenza rilasciata dal Comune. Lo stesso TULPS, però, ribadisce che non si considera vendita al minuto soggetta alla licenza quella effettuata in recipienti chiusi e trasportati fuori dal locale di vendita per il consumo, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 0,200 litri per i superalcolici ed a 0,33 litri per le altre bevande alcoliche. In conseguenza di ciò, sono tenuti al possesso della licenza in commento, solo i soggetti che somministrano bevande o coloro che le vendono al di fuori delle modalità di cui sopra (contenitori contenenti meno di 0,33 litri per il vino, 0,200, ad esempio, per le grappe). In questi termini è possibile la vendita al minuto (ma non la somministrazione) anche in sede fissa ed anche su aree pubbliche seppure in assenza della licenza.
Da sapere – La somministrazione di qualsiasi tipo, quindi, compresa la mescita del vino o la degustazione effettuate su aree pubbliche, è consentita solo se all’esercente è in possesso delle specifica licenza. In occasione di eventi straordinari, quali, sagre, fiere, ecc. che in genere si svolgono su aree pubbliche, la somministrazione è consentita previa richiesta di specifica licenza o autorizzazione temporanea rilasciata dai Comuni. La novità, quindi, sono limitate ai termini di vendita o di somministrazione di bevande alcoliche in orari notturni, dalle 24 alle ore 7, ed all’inasprimento delle sanzioni previste in caso di cessione o somministrazione illecita. In conclusione, a tutt’oggi è possibile vendere la tradizionale bottiglia di vino da parte del produttore anche su aree pubbliche, mentre per la mescita (somministrazione) o il consumo in loco del contenuto della bottiglia ceduta è necessario che il produttore sia in possesso della licenza già citata. Possibilità già prevista e confermata dal Ministero anche per la somministrazione di bevande alcoliche in occasioni di fiere, sagre, manifestazione di promozione di prodotti tipici, e simili, previa autorizzazione temporanea in base o in base alle norme regionali che regolano la materia e facenti funzioni anche della stessa norma.
Da Dimensione agricoltura, ottobre 2009