Finestre di pensionamento. Le nuove regole si applicano a tutti i lavoratori pubblici e privati, dipendenti o autonomi, che maturano i requisiti previsti per la pensione a decorrere dal primo gennaio 2011. Viene introdotta un’unica finestra di uscita “personalizzata”. Mantengono le vecchie finestre di uscita i lavoratori che maturano i requisiti entro il 2010 ed altri soggetti che vedremo più avanti. Per la pensione di vecchiaia i lavoratori dipendenti del settore privato oltre ad avere maturato il requisito contributivo, devono avere almeno 65 anni gli uomini e 60 le donne. La decorrenza della pensione sarà dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti. Per gli autonomi ed i parasubordinati (iscritti alla gestione separata) la decorrenza della pensione sarà dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti. Per i dipendenti del pubblico impiego, alla data odierna stante la posizione assunta dall’UE in merito alla parificazione dell’età anagrafica tra uomini e donne, gli uni e le altre potranno collocarsi in pensione dopo 12 mesi dalla maturazione anche del requisito anagrafico dei 65 anni di età. Decorrenza dal 2012. Per i dipendenti del settore scolastico rimane confermata la finestra di uscita del 1° settembre anche laddove i requisiti, siano essi anagrafici o contributivi, vengano maturati entro dicembre dello stesso anno. Le finestre di uscita “fisse” si applicano anche nei confronti:
– dei lavoratori che alla data del 30 giugno 2010 avevano in corso il periodo di preavviso e che maturano i requisiti sia anagrafici che contributivi entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
– dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento delle specifica attività lavorativa per raggiungimento dell’età pensionabile;
– nei limiti di 10.000 unità dei lavoratori in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità;
– dei lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010;
– dei lavoratori che alla data del 31 maggio 2010 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà.
Dimensione Agricoltura, giugno 2010