Immobili che non risultano dichiarati in Catasto. I proprietari ed i titolari di diritti reali su immobili che non risultano dichiarati in Catasto o che a seguito di interventi edilizi sull’immobile, non hanno dichiarato in Catasto l’eventuale variazione di consistenza o destinazione, sono tenuti a presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale entro il 31.12.2010. A decorrere da tale data l’Agenzia del Territorio provvederà a monitorare costantemente, anche con la collaborazione dei Comuni, la “corrispondenza” tra gli immobili risultanti nelle banche dati e quelli presenti sul territorio. Agli immobili che non risultano dichiarati in Catasto verrà attribuita d’ufficio la rendita catastale dal primo gennaio dell’anno successivo alla data cui si riferisce la mancata presentazione della denuncia di aggiornamento degli atti catastale.
Dati catastali negli atti immobiliari – A decorrere dal prossimo primo luglio, gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di proprietà o di diritti reali su fabbricati già esistenti, per le unità immobiliari urbane, si applicano le seguenti disposizioni:
a) il notaio deve verificare preventivamente gli intestatari catastali e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari;
b) pena la nullità dell’atto, nello stesso dovranno essere indicati, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dell’immobile.
Anche gli atti inerenti la registrazione di contratti di locazione o affitto di beni immobili (senza eccezioni di specie, terreni o fabbricati), nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, devono contenere i dati catastali degli immobili. L’omissione è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta di registro pagata per la registrazione.
Dimensione Agricoltura, giugno 2010