La Commissione Europea ha approvato le modifiche al disciplinare di produzione della IGP Castagna del Monte Amiata, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea di oggi. Le modifiche riguardano la zona geografica (sono da considerarsi idonee le fustaie di castagne da frutto site nella zona fitoclimatica del «Castanetum» del Monte Amiata, ubicate nella fascia compresa tra i 350 e i 1000 m.s.l.m., coltivate in terreni derivanti in massima parte da rocce vulcaniche e arenacee e comunque a prevalente o abbondante componente silicea). Tale modifica è stata necessaria al fine di evitare che gran parte dei terreni della zona di produzione interessata fossero esclusi dalla coltivazione.
Il Consorzio – "In estrema sintesi – spiega Lorenzo Fazzi, presidente del Consorzio Castagna Amiata Igp ad agricultura.it – la modifica del disciplinare permette la produzione della castagna ad Indicazione geografica protetta (Igp) anche in terreni che non sono soltanto vulcanici, mentre fino ad oggi questo non era possibile, almeno per l’ottenimento dell’Igp". La modifica era stata richiesta dai produttori amiatini ne primi anni Duemila, e permette quindi la produzione in un’area più vasta. La Castagna del Monte Amiata Igp designa le castagne riferibili alle varietà correntemente conosciute come: Marrone, Bastarda Rossa, Cecio, riconoscibile dal sapore delicato e dolce.
La zona di produzione – Si può produrre la Castagna del Monte Amiata nei comuni di Arcidosso, Casteldelpiano, Santa Fiora, Seggiano, Cinigiano e Roccalbegna in provincia di Grosseto e i comuni di Castiglione d’Orcia, Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena. Sono pertanto da considerarsi idonee le fustaie di castagne da frutto site nella zona fitoclimatica del «Castanetum» del Monte Amiata, ubicate nella fascia compresa tra i 350 e i 1 000 m.s.l.m., coltivate in terreni derivanti in massima parte da rocce vulcaniche e arenacee e comunque a prevalente o abbondante componente silicea.
Castagne d’altri tempi – Fin dal XIV secolo all’interno degli Statuti delle Comunità dell’Amiata si registrano precise norme per la salvaguardia e lo sfruttamento della risorsa "castagno", in merito sia alla raccolta dei frutti sia alla raccolta del legname da opera o a scopo energetico.