Come è ormai noto dal primo di gennaio i contribuenti che hanno debiti di natura erariale (Irpef, Ires, Iva, ecc. iscritti a ruolo in quanto non pagati nei termini, di importo superiore a € 1.500 non possono effettuare compensazioni della stessa natura se prima non saldano il debito. Nell’importo devono essere considerati anche gli oneri accessori, ovvero, gli interessi, i compensi esattoriali, le spese di notifica, ecc., Dopo anni di uso (ed abuso!!) dello strumento compensativo, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta fin troppo pesantemente, disponendo una serie di vincoli che se non osservati scrupolosamente portano sanzioni pesantissime. Dopo il blocco dei crediti oltre i 10 mila euro, il cui uso è subordinato alla preventiva presentazione della dichiarazione annuale a cui sono riferiti, il limite dei 15 mila euro, oltre il quale per utilizzare il credito è necessaria la certificazione da parte di un professionista, arriva ora il blocco delle compensazioni per il contribuente che ha debiti “consolidati” con lo Stato superiori a € 1.500. Sono interessate l’Iperf, l’Ires, l’Iva, l’Irap, le Addizionali regionali e comunali, l’Imposta di registro, l’Imposta ipotecaria, l’Imposta catastale, le Imposte sostitutive (vedi ad esempio i contribuenti minimi).
In pratica – Ad esempio, se il contribuente ha un credito IVA di € 10 mila e contemporaneamente ha un debito iscritto a ruolo (ex cartella esattoriale) a titolo definitivo (in quanto trascorsi 60gg dalla notifica) per Irpef dovuta ma non pagata di € 6 mila, potrà utilizzare in compensazione il credito IVA solo dopo che avrà saldato il debito Irpef. L’inosservanza di questo divieto è sanzionata con una somma pari al 50% del minore tra l’importo a debito e quello utilizzato in compensazione. Nell’esempio sopra fatto la sanzione sarebbe pari a € 3.000 (50% di 6 mila). In questo esempio il debito Irpef può essere “compensato” utilizzando il credito IVA. Per fare questo il contribuente deve presentare all’Amm.ne finanziaria, in via esclusivamente telematica, il modello F24 Accise, riportare nella sezione Accise/Monopoli il codice tributo RUOL, nel campo Ente la lettera R, nel campo Prov la sigla della Provincia di competenza dell’agente della riscossione, oltre all’importo del debito, mentre nello specifico campo, l’importo e la natura del credito da utilizzare in compensazione.