Marchio Viticoltura eroica: ecco il regolamento

Presentato a Verona, in occasione del Vinitaly 2011 il marchio Viticoltura eroica del CERVIM. Lo proponiamo integralmente per i lettori di agricultura.it. Puoi ascoltare anche l’intervista al presidente Cervim Roberto Gaudio

REGOLAMENTO D’USO DEL MARCHIO COLLETTIVO “CERVIM” – “Viticoltura eroica”

Art. 1 Finalità

Il CERVIM Centro di Ricerche, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la
Viticoltura Montana istituito dalla legge n. 17 del 18 agosto 2004 della Regione Autonoma Valle
d’Aosta istituisce e gestisce il marchio collettivo di qualità denominato “ CERVIM – Viticoltura
eroica”, di seguito denominato marchio, con le seguenti finalità:
• distinguere la viticoltura di montagna o in forte pendenza e delle piccole isole;
• valorizzare la tipicità, la genuinità dei prodotti ottenuti da viticoltura di montagna o in forte
pendenza e delle piccole isole;
• fungere da incentivo al consumo del prodotto vino di montagna o in forte pendenza e delle
piccole isole;
• assolvere un ruolo di garanzia della provenienza e delle tecniche produttive, per i consumatori
che fruiscono del prodotto vino di montagna o in forte pendenza e delle piccole isole;
• tutelare il patrimonio di usi e tradizioni che caratterizza i territori di montagna o in forte
pendenza e delle piccole isole;
• incentivare l’imprenditoria locale a produrre con tecniche e modalità compatibili con il
rispetto delle tradizioni e dell’ecosistema territoriale montano o in forte pendenza e delle
piccole isole;

Art. 2 Oggetto

Il marchio collettivo "CERVIM – viticoltura eroica” è rappresentato dagli elementi grafici e dagli
elementi letterali "CERVIM", e “viticoltura eroica” approvati il 16-12-2010 dal. Consiglio di
Amministrazione del CERVIM, singolarmente considerati ovvero riuniti nei modi rappresentati
nell’allegato I, parte integrante del presente regolamento.
Proprietario del marchio e titolare di ogni diritto inerente il suo sfruttamento è il CERVIM, che ne
consente la fruizioni ai soggetti e nei modi previsti nel presente regolamento sorveglia sul corretto
uso dello stesso direttamente o avvalendosi delle verifiche di un Organismo di controllo terzo e
indipendente.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) "Viticoltura di montagna o in forte pendenza e delle piccole isole", la viticoltura praticata in presenza di uno o più dei seguenti requisiti:
– sistemi viticoli su terreni con pendenza del terreno superiore a 30%;
– sistemi viticoli ad un’altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m.;
– sistemi viticoli su terrazze e gradoni;
– sistemi viticoli coltivati su piccole isole.
b) "regolamento", il documento che definisce i requisiti di conformità del prodotto oggetto di controllo.
c) "richiedente",
• l’ente pubblico, la persona giuridica o la persona fisica, che sia associata al CERVIM o faccia
parte di associazioni o enti associati al CERVIM, che richiede l’uso del marchio per iniziative promozionali, culturali o commerciali legate alla Viticoltura di Montagna, in forte pendenza e delle piccole isole;
• la persona fisica o la persona giuridica, che sia associata al CERVIM, che a norma di legge
realizza prodotti ai sensi della lett. e) del presente articolo, che abbiano le caratteristiche della
Viticoltura di Montagna, in forte pendenza e delle piccole isole;
d) "concessionario", l’ente pubblico, la persona giuridica o la persona fisica che sia stata autorizzata
all’uso del marchio.
e) “prodotti”, i vini o i prodotti a questi legati quali mosti cotti, aceti, distillati vari, conformi alle
disposizioni comunitarie che ne regolano la produzione, con particolare riferimento alla salubrità, alla
sicurezza ed all’impatto ambientale.
f) “iniziative”, le singole azioni promozionali o commerciali destinate ad essere connotate dal marchio,
approvate dal Consiglio di amministrazione del CERVIM.
g) “zona di produzione”, la zona comprendente i territori amministrativi , che hanno le caratteristiche
individuate alla lettera a) dell’articolo 3.

Art. 4 – Richiesta e concessione del marchio

I prodotti e le iniziative per i quali può essere richiesto il marchio sono quelli previsti all’art. 3, lett. e)
ed f). Il marchio potrà essere usato solamente in affiancamento a marchi commerciali e collettivi che
connotano il prodotto, con dimensioni pari o inferiori agli altri. Coloro che intendono utilizzare il
marchio devono presentare idonea richiesta al CERVIM, utilizzando l’apposito modulo di cui al
manuale d’esercizio corredata dagli allegati necessari.
Per quanto concerne le iniziative promozionali, culturali e commerciali, ai sensi dell’art. 3 lett. f), il
marchio viene concesso dietro richiesta che delinei le caratteristiche dell’iniziativa in modo dettagliato
e attesti il pagamento della quota associativa al CERVIM del richiedente ai sensi dell’art. 3 lett. c).
Per quanto attiene i prodotti, il marchio viene concesso dietro richiesta dei produttori (singoli ) di
vini DOP o IGP rispetto ai quali sia prodotta la documentazione, eventualmente richiesta dal
CERVIM, idonea alla verifica di sussistenza dei requisiti previsti all’art. 3 lett. a). Ogni richiesta deve
comunque essere corredata di:
• attestazione del pagamento della quota associativa al CERVIM;
• e da quanto previsto dal manuale di esercizio del marchio.

Il CdA del CERVIM può disporre delle deroghe motivate, concedendo il marchio anche per prodotti
differenti da DOP e IGP, ferma restando la necessità di produrre, unitamente alla richiesta di
concessione del marchio, l’attestazione di pagamento della quota associativa al CERVIM e quanto
previsto dal manuale d’esercizio, la documentazione fotografica georeferenziata ovvero corredata
dell’idonea cartografia che consentano la precisa individuazione dei luoghi dei vigneti da cui originino
tali prodotti, oltre ad ogni ulteriore documentazione richiesta dal CERVIM.
Il CERVIM ha il compito di ricevere le domande e verificare la completezza della documentazione a
corredo, richiedendo eventuale opportuna integrazione nonché valutare la presenza dei requisiti
dichiarati. L’ordine di istruttoria utilizzato è quello cronologico relativo alla data della presentazione
della domanda.

Il Consiglio di amministrazione del CERVIM, delibererà, sulla base delle risultanze dell’accertamento
di cui al precedente comma, l’accoglimento o il mancato accoglimento delle domande presentate.
La concessione di utilizzo del marchio è attribuita ovvero negata al richiedente con provvedimento
motivato del Presidente del CERVIM, per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di concessione
dello stesso, tenuto conto di quanto espresso dal Consiglio di amministrazione.
Al fine di annotare e conservare memoria dell’esito delle istruttorie, viene istituito presso il CERVIM
un “Registro delle richieste e delle deliberazioni circa l’assegnazione del marchio", che viene tenuto in forma elettronica e dal quale possono essere estratti certificati a richiesta dei soggetti interessati.

La concessione è rinnovata automaticamente ogni tre anni a condizione che il concessionario:
1. risulti in regola con il pagamento della quota associativa al CERVIM e, qualora dovuto, del
corrispettivo fissato annualmente dal CERVIM per l’utilizzo del marchio;
2. risulti mantenere i requisiti previsti dal presente regolamento per la concessione del marchio.
All’atto della presentazione della domanda di concessione del marchio, il richiedente è invitato a
specificare le singole iniziative ovvero i singoli prodotti ovvero le singole azioni promozionali,
culturali o commerciali destinate ad essere connotate dal marchio, approvate dal Consiglio di
amministrazione. Tale specificazione, in caso di concessione del marchio, fornisce gli elementi per la
convenzione che regola l’utilizzo del marchio, limitandolo alle iniziative ed ai prodotti specificati, di
cui all’art. 7.

Art. 5 – Verifiche ispettive

Il CERVIM, predispone il piano dei controlli, anche concordando con il richiedente la data ed i
tempi di effettuazione degli stessi. Scopo della verifica ispettiva è quello di accertare, direttamente sui
luoghi di produzione o di realizzazione dell’azione destinata ad essere contrassegnata dal marchio, il
soddisfacimento da parte del richiedente di tutti i requisiti espressamente previsti dal presente
regolamento.
Le verifiche ispettive possono avvenire direttamente ovvero attraverso l’esame di documenti ovvero
tramite strumenti informatici e possono essere svolte dal CERVIM oppure da altro soggetto
individuato dal CERVIM in collaborazione o in convenienza con il centro stesso.
Gli elementi oggetto di valutazione durante la verifica ispettiva sono i seguenti:
a) rispetto delle caratteristiche della viticoltura di montagna e/o in forte pendenza e/o delle piccole
isole, così come definite all’art. 3 del presente regolamento;
b) Quanto previsto dal manuale di esercizio del marchio elaborato dalla dirigenza del CERVIM
Al termine della verifica ispettiva vengono notificati al richiedente eventuali non conformità rispetto
ai requisiti del presente regolamento con richiesta di adeguamento pena la non concessione del
marchio ovvero il ritiro della concessione.

Art. 6 – Uso del marchio

Il marchio può essere utilizzato in abbinamento al marchio della denominazione d’origine, al marchio
aziendale o della ditta, esponendolo sul prodotto e nelle iniziative promozionali intraprese, nel
rispetto della convenzione con il CERVIM di cui all’art. seguente, dal concessionario.

Art. 7 – Convenzione

L’uso del marchio è regolato dalla specifica convenzione tra il CERVIM e concessionario.
La convenzione deve esplicitamente prevedere:
• l’elenco dei beni e dei servizi cui il marchio è destinato;
• il corrispettivo;
• le modalità di utilizzazione grafica del Marchio.
La convenzione può prevedere specifici casi di revoca automatica della concessione, che si sommano
alle cause di revoca consistenti nel mancato rispetto del presente regolamento o a quanto previsto
all’art..4 e quanto previsto dal manuale di esercizio..

Art. 8 – Corrispettivo

Il Consiglio di amministrazione predispone annualmente una tabella dei corrispettivi per l’utilizzo del
marchio, distinguendo tra uso da parte di associati e non associati, nonché tra usi commerciali e
lucrativi ed usi privi del fine di lucro. Per questi ultimi tipi di uso può essere prevista l’assenza di
corrispettivo alla concessione.
Gli associati al CERVIM possono, ai soli fini istituzionali, utilizzare gratuitamente il marchio, previa
espressa autorizzazione del CERVIM.
Il CERVIM può concedere l’utilizzo del marchio per connotare iniziative o prodotti, quando ritenga
che ciò contribuisca a raggiungere le finalità di cui all’art. 1, anche in forma gratuita.

Art 9 – Diritti e doveri dell’utilizzatore

Chi ha ricevuto il marchio ha l’obbligo di:
– osservare quanto prescritto nella convenzione di cui all’art.7;
– di assoggettarsi alle verifiche previste dal CERVIM;
– adempiere a tutte le azioni correttive imposte da CERVIM;
– utilizzare il marchio unicamente per i prodotti e le iniziative autorizzate;
– non utilizzare il marchio in caso di revoca o di rinuncia.

Art. 10 – Uso non autorizzato del marchio

Nel caso di uso non autorizzato del marchio il Consiglio di amministrazione, su proposta del
Presidente, intima la cessazione dell’abuso e decide sull’eventuale azione legale di tutela.

Art.11 – Ricorso

L’utilizzatore del marchio può fare ricorso contro la decisione di cui all’art.4, al Consiglio di
Amministrazione del CERVIM secondo le disposizioni previste nel manuale di esercizio.

Art. 12 – Clausola generale di revoca

Il CERVIM potrà in qualsiasi momento revocare l’autorizzazione concessa per l’uso del marchio,
non solo nel caso di inosservanza delle clausole del presente regolamento e di quelle stabilite nella
convenzione, ma anche tutte le volte in cui contrassegnare con il marchio quella determinata attività
o quel determinato bene dovesse risultare non più utile al raggiungimento di una o più delle finalità di
cui all’art. 1. La revoca ha luogo a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con
provvedimento motivato del Presidente che dispone altresì la restituzione del corrispettivo per
l’utilizzazione del marchio relativo al periodo in cui di esso non è più autorizzato l’utilizzo.

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