Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 236, del 10 ottobre 2011, sono stati pubblicati i tre decreti del 30 settembre scorso del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali relativi alla nuove Denominazione di Origine dei vini sanniti. In particolare si tratta della modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata ‘Sannio’ e dei riconoscimenti delle nuove Denominazione di Origine Controllata dei vini ‘Falanghina del Sannio’ e della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini ‘Aglianico del Taburno’. Il progetto promosso dal Consorzio Tutela Vini Samnium, è nato dall’esigenza della filiera vitivinicola sannita di dotarsi di una regolamentazione condivisa, basata su regole chiare ed efficaci, e nel rispetto della nuova normativa europea ed italiana. Con l’approvazione dei due nuovi disciplinari ‘Falanghina del Sannio’ e ‘Aglianico del Taburno’ e la modifica del disciplinare ‘Sannio’, che segneranno la produzione sannita a partire dalla vendemmia 2011, si concretizza infatti la necessaria semplificazione normativa della produzione enologica provinciale.
Nuovi disciplinari – “Il progetto dei nuovi disciplinari – dichiara Nicola Matarazzo, che per conto del Consorzio Samnium ha redatto e coordinato la predisposizione dei nuovi disciplinari – è il frutto di un processo di condivisione della filiera vitivinicola sannita, sia a livello produttivo che istituzionale e sindacale. Questo è a mio giudizio, l’elemento fondante e caratterizzante di un percorso difficile e complesso, che ha dimostrato la capacità di un comparto così importante per la nostra provincia, di condividere una comune visione. La strategia perseguita – illustra – è stata quella di attualizzare il panorama delle denominazioni di origine attraverso una semplificazione delle stesse e al tempo stesso rafforzando il legame geografico, storico culturale con la terra del Sannio, in sintesi più semplicità e versatilità, e soprattutto più efficacia comunicativa. Infatti le denominazioni di origine, che uniscono un territorio e dei produttori con caratteristiche di tipicità simili, con una loro storia e una loro cultura, hanno una duplice funzione, quella di garanzia della qualità e della identità ma anche quella informativa e di comunicazione nei confronti del consumatore e del mercato”. Con la campagna vendemmiale 2011/2012 – spiega Libero Rillo, presidente del Consorzio Samnium – ha inizio il cammino verso la costruzione di un nuovo valore ed una maggiore qualificazione della risorsa vino del Sannio, non solo in termini economici ma anche sociali ed ambientali, dove gli attori principali rappresentati dai produttori, dovranno costruire un rinnovato consenso con il territorio, le istituzioni e naturalmente con il mercato. Insomma saremo gli artefici del nostro destino e dovremo assumerci le responsabilità delle scelte che, anche a livello di singoli operatori, influenzeranno il successo della nostra vitivinicoltura”.
I disciplinari sono consultabili sul sito del Consorzio Tutela Vini Samnium, all’indirizzo www.samnium.eu.
COSA PREVEDONO I NUOVI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
AGLIANICO DEL TABURNO DOCG – La Denominazione di Origine Controllata e Garantita ‘Aglianico del Taburno’ prevede l’unica categoria di vino tranquillo e le tipologie: 1. rosato; 2.rosso; 3.rosso riserva. In particolare va detto che la tipologia rosato rappresenta la prima Docg in Italia riconosciuta per un vino tranquillo, con la nuova produzione che sarà in commercio già dalla primavera del 2012. Per quanto concerne la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini ‘Aglianico del Taburno’ può essere utilizzata per designare e presentare i vini della corrispondente tipologia della Denominazione di Origine Controllata dei vini ‘Aglianico del Taburno’, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010, purché le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell’annesso disciplinare e a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.
FALANGHINA DEL SANNIO DOC – La Denominazione di Origine Controllata ‘Falanghina del Sannio’ è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione, per le seguenti categorie e tipologie: 1. ‘Falanghina del Sannio’; 2. ‘Falanghina del Sannio’ spumante; 3. ‘Falanghina del Sannio’ spumante di qualità; 4. ‘Falanghina del Sannio’ spumante di qualità metodo classico; 5. ‘Falanghina del Sannio’ vendemmia tardiva; 6. ‘Falanghina del Sannio’ passito; 7. ‘Falanghina del Sannio’, ‘Falanghina del Sannio’ spumante, ‘Falanghina del Sannio’ spumante di qualità, ‘Falanghina del Sannio’ spumante di qualità metodo classico, ‘Falanghina del Sannio’ vendemmia tardiva, ‘Falanghina del Sannio’ passito, anche con la specificazione di una delle seguenti sottozone: I. ‘Guardia Sanframondi o Guardiolo’; II. ‘Sant’Agata dei Goti’; III. ‘Solopaca’; IV.’Taburno’. Per quanto concerne la Denominazione di Origine Controllata ‘Falanghina del Sannio’ va detto che i vigneti già iscritti all’albo dei vigneti delle DOC ‘Guardia Sanframondi o Guardiolo’, ‘Sant’Agata dei Goti’, ‘Solopaca’ e ‘Taburno’, sono da ritenere automaticamente iscritti allo schedario viticolo della nuova Denominazione di Origine.
SANNIO DOC – La Denominazione di Origine Controllata ‘Sannio’ è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti categorie e tipologie: 1. Bianco anche nella categoria frizzante; 2. Rosso anche nella categoria frizzante e nelle tipologie superiore, riserva e novello; 3. Rosato anche nella categoria frizzante; 4. Aglianico, Aglianico riserva, Aglianico Passito, Aglianico novello, Aglianico spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico, Aglianico rosato, Aglianico rosato o rosé spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico; 5.Aglianico-Piedirosso, Aglianico-Piedirosso rosato; 6.Barbera, Barbera Passito, Barbera spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico; 7.Coda di volpe, Coda di volpe Passito, Coda di volpe spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico; 8.Fiano, Fiano Passito, Fiano spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico; 9.Greco, Greco Passito, Greco spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico; 10.Moscato, Moscato Passito, Moscato spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico; 11.Piedirosso, Piedirosso Passito, Piedirosso spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico; 12.Sciascinoso, Sciascinoso Passito, Sciascinoso spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico; 13.Spumante e spumante di qualità; 14.Spumante di qualità metodo classico. Sono previste cinque sottozone: I. ‘Guardia Sanframondi o Guardiolo’; II. ‘Sant’Agata dei Goti’; III. ‘Solopaca’; IV. ‘Solopaca Classico; V ”Taburno’.
Cosa cambia – La modifica della Denominazione di Origine Controllata ‘Sannio’ prevede che i vigneti già iscritti all’albo dei vigneti delle DOC ‘Guardia Sanframondi o Guardiolo’, ‘Sant’Agata dei Goti’, ‘Solopaca’, ‘Solopaca Classico’ e ‘Taburno’, sono da ritenere automaticamente iscritti allo schedario viticolo per la DOC ‘Sannio’, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, numero 61. Infatti, dalla data di pubblicazione del Decreto in questione sono da considerarsi revocate le Denominazioni di Origine Controllata: ‘Guardia Sanframondi o Guardiolo’ (approvata con Decreto del Ministero Agricoltura e Foreste del 2 agosto 1993 e successive modifiche), ‘Sant’Agata dei Goti’ (approvata con Decreto del Ministero Agricoltura e foreste 3 agosto1993), ‘Solopaca’ (approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 e successive modifiche), ‘Solopaca Classico’ (approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 e successive modifiche) e ‘Taburno’ (approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 e successive modifiche).