Dopo il primo (acceso) confronto con le organizzazioni sindacali e datoriali, il Governo ha presentato al Parlamento il disegno di legge che riforma in modo importante il mondo del lavoro e degli ammortizzatori sociali, indennità di disoccupazione, cassa integrazione, ecc. Di seguito riportiamo un riassunto delle misure più importanti, precisando che il testo che uscirà dal Parlamento quale legge dello Stato, potrà contenere modifiche sostanziali.
Contratto di lavoro a tempo determinato – Diventa il contratto di prova del lavoratore. L’intervallo tra un contratto e l’altro con lo stesso datore di lavoro non potrà essere inferiore a 60gg se il primo contratto ha una durata inferiore a 6 mesi, 90 giorni se superiore. Il contratto potrà essere prorogato alla scadenza per esigenze organizzative di 30 giorni se inferiore a 6 mesi, 50 giorni se superiore. L’uso di questo contratto comporterà per il datore di lavoro un aggravio dell’1,4% dei contributi a suo carico, che potranno essere recuperati nel limite di 6 mesi se alla scadenza del contrato il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato.
Contratti di inserimento – Le agevolazioni previste vengono limitate ai lavoratori ultracinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi. Consistono nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 12 mesi se assunto a tempo determinato, più ulteriori 6 se alla scadenza del contratto viene assunto a tempo indeterminato. Se viene assunto subito a tempo indeterminato la riduzione è da subito di 18 mesi.
Apprendisti – Durata minima di 6 mesi a meno che si tratti di attività stagionali. La possibilità di assumere apprendisti è legata alla percentuale di stabilizzazione dell’ultimo triennio con esclusione dei rapporti cessati durante la prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Innalzato il rapporto tra apprendisti e lavoratori a 3/2.
Part-time – Semplificata la comunicazione per la variazione da verticale o misto. Reintrodotto il diritto al ripensamento per motivi personali del lavoratore in caso di part-time flessibile o elastico.
Collaborazioni e titolari di partita IVA – Eliminata la possibilità di collaborazioni a programma. La definizione del progetto dovrà essere meglio specificata. In caso di collaborazioni fasulle il rapporto di lavoro si trasforma in subordinato. Le prestazioni svolte da titolari di partita IVA con lo stesso committente di durata superiore a 6 mesi e con ricavo del 75% saranno qualificate come collaborazioni coordinate e continuative.
Associazione in partecipazione con apporto di lavoro – Possibile solo nell’ambito della famiglia e del 1° grado d parentela o di coniugi.
Lavoro accessorio (buoni lavoro o voucher). – Saranno individuate specifiche attività e condizioni più rigide per l’impiego dei lavoratori. Per le attività agricole si preannuncia una stretta rigorosa.
Licenziamento illegittimo – Tutto invariato per i licenziamenti discriminatori, mentre per i disciplinari, per fatti inesistenti o riconducibili a sanzioni minori, il Giudice dispone il reintegro. In tutti gli altri casi, quali il motivo economico riscontrato come inesistente, spetta un risarcimento da 15 a 27 mensilità.
Assicurazione sociale per l’impiego – Sostituisce l’indennità di mobilità, disoccupazione non agricola ordinaria, disoccupazione conquisti ridotti, speciale edile. Il beneficiario deve avere almeno 2 anni di contributi ed almeno 52 settimane di contributi nel biennio. Viene erogata per 12 mesi se il lavoratore ha meno di 55 anni di età, 18 mesi se superiore.
Contrasto alle dimissioni in bianco – Le dimissioni dovranno essere confermate dal lavoratore presso il servizio ispettivo del Ministero del lavoro. Stessa prassi in caso di dimissioni e nascita o adozione di un figlio. La tutela di cui sopra si estende fino ai 3 anni di vita del bambino.
Congedo obbligatorio per il padre – Per il padre lavoratore spetta un congedo obbligatorio di 3 giorni continuativi entro 5 mesi dalla nascita del figlio.