Scade il 30 giugno, e difficilmente verrà prorogato, il termine di presentazione della domanda di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali all’Agenzia del territorio. L’attribuzione della corretta catagoria catastale conforme alla destinazione ed all’uso dell’immobile, o l’annotazione della ruralità dello stesso, è importantissima per l’imprenditore. Oltre a risolvere una volta per tutte le pendenze con i comuni per ICI arretrata, consente, tra le altre cose, di considerare irrilevante la rendita catastale dello stesso immobile ai fini Irpef e relative addizionali, in quanto, se rurali, già comprese nel reddito dominicale del terreno a cui sono asservite. Anche ai fini IMU (l’Imposta che ha sostituito anche l’ICI) il corretto inquadramento catastale consente di sostenere un’imposta di minore importo, per non entrare nel merito degli oneri di urbanizzazione consegunti ad interventi di ristrutturazione edilizia o nuove costruzioni. Sono interessati i possessori di fabbricati rurali, destinati ad abitazione o strumentali all’attività (cantina, magazzino, agriturismo, ecc.) che risultano in catasto in categorie diverse dalla A6 se abitativi (praticamente tutti) e D10 se strumentali. I fabbricati rurali sono stati fino ad oggi accatastati al catasto terreni. Dal 1998 gli stessi fabbricati sono stati inseriti nel catasto dei fabbricati solo in caso di vendita o successione del fondo rustico, o di ristrutturazione edilizia. L’accatastamento in categorie diverse da quelle ora indicate dal fisco, spesso è dovuto ad una interpretazione restrittiva della norma da parte dell’Agenzia del territorio, alla quale molti professionisti incaricati dell’accatastamento si sono purtroppo uniformati. L’attribuzione della categoria catastale corretta si ottiene presentando all’Agenzia del territorio una domanda corredata di un’autocertificazione con la quale il proprietario dichiara, assumendosene la responsabilità, che i fabbricati rispondono ai requisiti previsti dalla norma in materia di fabbricati rurali. In genere non è necessario l’intervento di un professionista, l’interessato può presentare da solo la pratica, oppure riferirsi alla Confederazione.
Da Dimensione Agricoltura, giugno 2012