Il termine per la presentazione della domanda di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali all’Agenzia del territorio è stato prorogato al 30 settembre dal decreto legge che ridetermina la spesa per la pubblica amministrazione (cd spendig review). Ancora una volta raccomandiamo a tutti quanti non hanno potuto rispettare il prefissato termine del 30 di giugno di presentare la domanda di variazione al fine di beneficiare dell’annotazione di “fabbricato rurale” nella visura catastale. La suddetta annotazione, oltre a risolvere una volta per tutte le pendenze con i comuni per ICI arretrata, consente, tra le altre cose, di considerare irrilevante la rendita catastale dello stesso immobile ai fini Irpef e relative addizionali. Anche ai fini IMU (l’Imposta che ha sostituito anche l’ICI) il corretto inquadramento catastale consente di sostenere un’imposta di minore importo, per non entrare nel merito degli oneri di urbanizzazione consegunti ad interventi di ristrutturazione edilizia o nuove costruzioni. Sono interessati i possessori di fabbricati rurali, destinati ad abitazione o strumentali all’attività, che risultano in catasto in categorie diverse dalla A6 se abitativi (praticamente tutti) e D10 se strumentali.
Da Dimensione Agricoltura, luglio 2012