Una rivoluzione per imprese, lavoratori e disoccupati – Se avrà effetti sulla ripresa economica lo valuteremo nei prossimi mesi, certo è che l’azione della ministro Fornero e del Governo, ancora una volta non passano inosservati. Dopo una lunga (e travagliata) riflessione politico-sindacale, ed adottando lo strumento legislativo che con l’ormai consueto voto di fiducia di fatto taglia fuori eventuali interventi correttivi del Parlamento, il Governo ha emanato il decreto legge sulla riforma del lavoro. Contratti d’ingresso dei giovani nel modo del lavoro, il nuovo apprendistato, le disposizioni sul licenziamento, la nuova indennità di disoccupazione. Ma non solo. Di seguito la prima parte dei provvedimenti più importanti, rimandando ad un prossimo numero di Dimensione di Agricoltura la seconda parte e gli approfondimenti del caso.
Imprenditori agricoli professionali IAP ed aliquote contributive Inps – Dal 2013 gli aumenti dei contributi Inps disposti dalla Manovra salva Italia per i coltivatori diretti si applicano anche agli IAP. Nel periodo 2013/2018, l’aumento va da poco più di € 100 ad oltre € 1.700 all’anno.
Gestione separata Inps – Aumenta l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata Inps. Dal prossimo anno l’aliquota per i non già iscritti ad altra forma previdenziale aumenterà progressivamente passando dal 27% attuale, al 33%. Per i lavoratori già iscritti ad altra forma previdenziale, l’aliquota attuale 18% raggiungerà il 24%.
Nuove indennità di disoccupazione, disposizioni transitorie – Fino all’entrata in vigore ed a regime dell’Aspi (vedi più avanti), dal 2013 e fino a tutto il 2015 i nuovi disoccupati riceveranno un’indennità che aumenterà proporzionalmente all’età anagrafica. La durata massima dell’indennità, in rapporto al nuovo stato di disoccupazione verificatosi nel suddetto periodo, viene così stabilita:
1) Disoccupazioni realizzatesi nel 2013: 8 mesi di indennità per i soggetti con età inferiore a 50 anni, 12 mesi se con età pari o superiore;
2) Disoccupazioni realizzatesi nel 2014: 8 mesi per i soggetti con età inferiore a cinquanta anni; 12 mesi se con età pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni; 14 mesi con età pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni;
3) Disoccupazioni realizzatesi nel 2015: 10 mesi per i soggetti con età inferiore a 50 anni; 12 mesi se con età pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni; 16 mesi con età pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni.
Per il periodo 2013/2016, in deroga alla vigente normativa, con specifico decreto interministeriale possono essere concessi, per periodi non superiori a 12 mesi anche non continuativi, periodi di integrazione salariale e mobilità. In caso di proroga successiva alla seconda del trattamento di sostegno del reddito, tale trattamento può essere erogato solo nel caso di frequenza del lavoratore a programmi di reimpiego, anche con il fine della riqualificazione professionale.
Soppressione della Cassa integrazione straordinaria – Dal 2016 viene soppressa la Cigs nei casi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, e nei casi di aziende sottoposte a sequestro o confisca.
Responsabilità solidale negli appalti – I Contratti collettivi possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
Apprendistato – I Contratti collettivi di lavoro devono disciplinare la durata minima dell’apprendistato non inferiore a 6 mesi fatte salve le attività stagionali. Dal 2013 viene incrementato il numero massimo di apprendisti che possono essere contemporaneamente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro: l’attuale limite massimo del 100% rispetto ai dipendenti specializzati e qualificati già in servizio presso il datore di lavoro, si applica solo ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti. Negli altri casi, il numero di apprendisti che lo stesso datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2. Per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla stabilizzazione al termine del contratto, con almeno il 50% degli apprendisti, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione. Nei primi 3 anni successivi all’entrata in vigore della legge il limite è fissato al 30%. Se non viene rispettata la predetta percentuale, il datore di lavoro può assumere solo un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, o di un apprendista in caso di mancata conferma degli apprendisti già impegnati. Gli apprendisti assunti in violazione dei suddetti limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, fin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.
Assicurazione sociale per l’Impiego – Dal 2013 viene istituita l’ASpI in sostituzione dell’indennità di mobilità, della disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti, dell’indennità di disoccupazione speciale edile. E’ un’indennità mensile erogata ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative di lavoro. Viene erogata in relazione all’età dei lavoratori che si troveranno in stato di disoccupazione verificatosi dal 2016. La fruizione dell’indennità è limitata a 12 mesi per i lavoratori con età inferiore a 55 anni, 18 mesi se maggiori. La misura dell’indennità viene rapportata alla retribuzione globale lorda percepita nell’ultimo biennio, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive. Sarà pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui quest’ultima non superi, nel 2013, € 1.180 mensili. Se la retribuzione mensile è superiore, l’indennità sarà del 75% di € 1.180, incrementata di del 25% della differenza tra la retribuzione e € 1.180. L’importo massimale erogabile è di € 1.119,32. Dopo i primi 6 mesi, l’indennità si riduce del 15%, e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese. La mini-ASpI sostituisce l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. Può essere concessa in presenza di almeno 13 settimane di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi. L’importo è pari a quello stabilito per l’Aspi. Decadenza dall’ASpI. Si decade dall’ASpI e dalla mini-ASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un’attività di lavoro autonomo senza che il lavoratore effettui la comunicazione all’Inps del reddito anno che presume di avere dall’attività stessa;
c) raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
d) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’ASpI.
La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l’evento di cui sopra, ed obbliga l’interessato alla restituzione dell’indennità eventualmente percepita da quel momento. L’indennità verrà finanziata con il contributo aggiuntivo dell’1,31% a carico dei lavoratori a tempo indeterminato, e di un contributo addizionale dell’1,4% a carico del datore di lavoro, per ogni rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo indeterminato. Dal 2013 viene previsto un ulteriore contributo a carico del datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni. In caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato l’indennità viene sospesa fino a un massimo di 6 mesi. In caso di svolgimento di lavoro autonomo l’importo dell’indennità si riduce se da tale attività deriva un reddito inferiore al limite stabilito ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. La riduzione è dell’80% del reddito che il lavoratore prevede di percepire dalla nuova attività. In caso di sospensione i periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro sono validi ai fini di un nuovo trattamento di ASpI. L’indennità viene erogata su richiesta del lavoratore, da presentare entro 2 mesi, dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, o dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la relativa domanda, a condizione che permanga la condizione di disoccupazione. Il lavoratore deve avere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
Associazione in partecipazione con apporto di lavoro – In caso di rapporti resi senza una effettiva partecipazione ed erogazioni degli utili all’associato e della consegna del rendiconto, lo stesso associato ha diritto ad essere inquadrato come un lavoratore dipendente. Il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a 3, indipendentemente dal numero degli associanti, c on l’eccezione dei rapporti coniugali, di parentela entro il 3° grado o di affinità entro il 2°. In caso di violazione di questo divieto, il rapporto di lavoro con tutti gli associati si considera lavoro subordinato ed a tempo indeterminato. Sono fatti salvi fino alla loro cessazione, i contratti già in essere che alla data di entrata in vigore di questa legge, sono stati certificati.
Collaborazioni rese da titolari di partita Iva – Le prestazioni rese da titolari di partita Iva sono da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: la durata della collaborazione è superiore a 8 mesi nell’arco di un anno solare; i corrispettivi percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno per il medesimo committente superi l’80% dei corrispettivi complessivi; il prestatore abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente. Le norme che disciplinano il lavoro a progetto ed il lavoro occasionale non si applicano alle prestazioni professionali riconducibili all’attività per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi. I professionisti possono comunque svolgere, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, attività diverse da quelle per le quali è necessaria l’iscrizione.
Dimissioni in bianco, e tutela della maternità e della paternità – Viene estesa da uno ai primi tre anni di vita del bambino la durata del periodo in cui opera l’obbligo di convalida delle dimissioni volontarie o della risoluzione consensuale dal lavoro , anche in caso di adozione. Se l’adozione è internazionale i tre anni decorrono dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore.
Diritto al lavoro dei disabili – Per l’assunzione obbligatoria delle categorie protette devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato. Disciplinati i casi di esonero e di comunicazione tra le Istituzioni dei casi di mancato rispetto dei vincoli in materia.
Sostegno alla “genitorialità – Per il periodo 2013-2015 viene disposto l’obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un giorno. Entro gli stessi 5 mesi, il padre lavoratore dipendente può astenersi per altri 2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla stessa. L’Inps indennizza questi tre giorni al 100% della retribuzione. Il padre deve comunicare almeno 15 giorni prima ed in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro. Alla madre lavoratrice vengono erogati dei voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, da usufruire al termine del periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale. L’accesso a tali disposizioni è legato all’ISEE con un parametro che verrà individuato nei prossimi mesi.
Contrasto al lavoro irregolare degli immigrati – Prolungamento del soggiorno dell’extracomunitario in caso di perdita del posto di lavoro: un anno di periodo minimo di iscrizione nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso. Il permesso per attesa di occupazione è valido per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita.
Lavoratori anziani – In caso di eccedenza del personale, i datori di lavoro possono stipulare appositi accordi con i sindacati maggiormente rappresentati a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani. Il datore di lavoro erogherà al lavoratore una prestazione di importo pari alla pensione che gli spetterebbe se fosse già in pensione. Il datore di lavoro deve versare all’Inps i contributi dello stesso lavoratore fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. L’accordo può interessare esclusivamente i lavoratori in grado di raggiungere i requisiti per il pensionamento entro 4 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Lavoro accessorio e modifiche ai voucher – L’importo complessivo dei buoni lavoro non può essere superiore a € 5mila nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Fermo restando questo limite complessivo, le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti non possono comunque superare i € 2mila annui. Per quanto riguarda le attività agricole, viene sostanzialmente confermata con alcune limitazioni, l’attuale impostazione. Vengono escluse le casalinghe dai soggetti che possono essere remunerati con i voucher. Vengono confermati i pensionati ed i giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università. Le attività agricole svolte a favore di produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a € 7mila, non possono comunque essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Soppressa la norma che consentiva alle imprese familiari di ricorrere al lavoro accessorio per un importo complessivo, in ciascun anno fiscale, fino a € 10mila. Soppresse le discipline sperimentali che attualmente consentono prestazioni di lavoro accessorio da parte di titolari di contratti di lavoro a parttime e di percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. I compensi percepiti nell’ambito del lavoro accessorio rilevano nel calcolo del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. I buoni devono essere orari, numerati progressivamente e datati. Resta ferma l’attuale disciplina fino al 31 maggio 2013 con riferimento ai buoni già richiesti al momento dell’entrata in vigore della legge.
Da Dimensione Agricoltura, luglio 2012