“Le misure approvate alla Camera dei Deputati hanno come obiettivo quello di dare degli strumenti di rilancio e di impulso al settore ittico nazionale. Grande importanza potrà avere il sistema volontario di indicazione dell’origine del pescato, in modo tale che il consumatore possa riconoscere immediatamente il prodotto italiano e i pescatori possano avere una maggiore remunerazione per la qualità dei nostri pesci. Sotto il profilo operativo dell’attività di pesca è stato introdotto il registro marittimo elettronico ed è stata data copertura legislativa a due attività come il pescaturismo e l’ittiturismo, che possono diventare voci significative di integrazione del reddito delle imprese ittiche. Anche per l’acquacoltura in mare sono state introdotte misure dirette ad agevolare la produzione”. Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Mario Catania ha commentato le misure riguardanti il settore ittico italiano, contenute nel Decreto Legge Sviluppo, approvato ieri in prima lettura alla Camera dei Deputati.
In particolare la norma prevede le seguenti novità legislative.
Acquacoltura in mare – L’art. 59, comma 11 e 12, facilita l’acquacoltura in mare con l’apertura di nuovi impianti posti ad almeno un chilometro dalla costa, con la previsione che, in assenza di una legislazione regionale, l’autorizzazione all’esercizio è rilasciata dal Mipaaf sulla scorta delle disposizioni adottate con regolamento del medesimo Ministero, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto Legge, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attività di competenza delle autorità sanitarie. Le medesime disposizioni si applicano al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio.
Origine del pescato – L’art. 59, nei commi dal 14 al 19, introduce un sistema volontario di indicazione dell’origine per chi vende al dettaglio e chi somministra prodotti della pesca, così da poter segnalare al consumatore la dicitura ‘prodotto italiano’ o altra indicazione relativa all’origine italiana o alla zona di cattura, più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia. L’obiettivo è quello di fornire una più dettagliata informazione al consumatore ed incrementare lo sviluppo concorrenziale del mercato ittico.
Registro marittimo – L’art. 59 ter istituisce il registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM), presso ogni Capitaneria di porto. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l’iscrizione a tale registro. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità operative per il passaggio dal registro in formato cartaceo a quello in formato elettronico.
Pescaturismo e ittiturismo – L’art. 59 quater sancisce che rientrino nelle attività di pesca professionale anche:
– il pesca turismo (imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico – ricreativo)
– l’ittiturismo (attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso).
Si intendono poi connesse all’attività di pesca professionale, purché non prevalenti:
– la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;
– l’attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell’ambiente costiero.