L’impianto fotovoltaico costruito a terra deve essere sempre accatastato e classificato D10 se rientra nell’attività agricola. A precisarlo è una nota dell’Agenzia del Territorio.
La precisazione – Gli impianti integrati o parzialmente integrati con i fabbricati già censiti in catasto non devono essere accatastati. Per questi ultimi è indispensabile per il proprietario chiedere la revisione della rendita catastale se l’impianto genera un incremento di valore di almeno il 15%. Se la proprietà dell’impianto è di un soggetto diverso dal proprietario del fabbricato, ad esempio, nei casi di cessione del diritto di superficie, è necessario l’accatastamento del lastrico solare indipendente dal fabbricato. Sono esclusi dall’accatastamento gli impianti fotovoltaici ad uso domestico. L’Agenzia ricorda che per poter essere definita attività agricola, la produzione di energia da impianti fotovoltaici deve essere inserita in una reale azienda agricola, e che in quest’ultima sia realmente produttiva. I terreni di proprietà o nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, poi, devono essere condotti dal medesimo soggetto possessore dell’impianto fotovoltaico, ed ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti a dove è installato l’impianto.