Le imprese agricole beneficiano di un regime speciale per IVA che consente di non tenere la contabilità fino a che, nell’anno precedente, non hanno superato € 7.000 di volume d’affari (fatturato al netto dell’Iva). Fino al predetto limite, e sempre che non abbiano effettuato degli acquisti da operatori Comunitari, gli agricoltori devono solo numerare e conservare le fatture di acquisto inerenti l’attività, e richiedere all’acquirente dei propri prodotti l’emissione dell’autofattura. Il superamento del limite di € 7.000 nel corso dell’anno fa scattare dall’anno successivo l’obbligo della tenuta della contabilità IVA. Anche se il limite non è stato superato, le stesse imprese devono verificare se nel 2012 hanno venduto prodotti non agricoli, ad esempio, trattori ed attrezzature agricole, ma anche prodotti ottenuti dalla trasformazione dei propri prodotti, quali, marmellate, succhi o sottolio, carni macellate, salumi, ecc. Nel primo caso (vendita di attrezzature, trattori, ecc.) l’imprenditore deve versare l’IVA incassata dalla vendita del trattore o dell’attrezzatura agricola, ma non ha obblighi contabili per il 2013. Se ha venduto prodotti trasformati, ed il fatturato per la cessione di questi prodotti ha superato nel corso dell’anno il rapporto un terzo – due terzi con i prodotti agricoli “puri”, dal 2013 l’imprenditore è obbligato alla tenuta della contabilità. In caso di riscontro positivo rispetto alle verifiche di cui sopra, è opportuno rivolgersi tempestivamente presso gli uffici della Confederazione per provvedere agli adempimenti del caso.
Agricoltori e contabilità Iva, per gli esonerati è il tempo delle verifiche
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