Anche le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne avranno l’indennità di maternità. È quanto stabilito dal Decreto Legge n. 216/2012 che ha esteso a questa categoria di lavoratrici (legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni) l’indennità di maternità prevista dagli art. 66 e seguenti, Dlgs n.151/2001, fino ad ora spettante alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali (leggi 26 ottobre 1957, n.1047, 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613) e alle imprenditrici agricole a titolo principale.
Novità – Alle pescatrici autonome spetterà, dunque, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, un’indennità giornaliera che è pari all’80% della misura giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (articolo 10 della legge 13 marzo 1958 n. 250). Inoltre, alle lavoratrici in questione è esteso anche il diritto a fruire del congedo parentale pari a tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.
Riguardo al Testo Unico sulla maternità e paternità, si segnala che all’art. 82 è stato aggiunto un nuovo comma che estende il contributo annuo previsto per ogni iscritto all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, anche a quanti che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo (art. 12, comma 3, della legge 13 marzo 1958, n. 250).