Se il contribuente ha pagato l’IMU sui terreni non deve assoggettare una parte dei redditi catastali all’Irpef, a condizione che sia contemporaneamente proprietario e conduttore. E’ l’unico effetto positivo dell’IMU sulle tasche degli italiani: essendo alternativa all’Irpef, se paghi la prima, non paghi la seconda. Cosa diversa se l’immobile è affittato. Ma adiamo con ordine. Come è noto il reddito derivante dal possesso dei terreni è determinato catastalmente e suddiviso in reddito dominicale, che rappresenta il reddito derivante dal possesso del terreno a titolo di proprietà od usufrutto, e reddito agrario, che rappresenta il reddito derivante dall’esercizio dell’attività agricola. Dato che sul reddito dominicale si è già pagato l’IMU, se dovuta, il legislatore permette di non assoggettarlo ad Irpef. Sul reddito agrario, invece, l’Irpef è sempre dovuta, sia che il terreno sia condotto dallo stesso proprietario, sia che sia concesso in affitto o in comodato. Se lo stesso terreno è stato affittato o concesso in comodato, allora anche sul reddito dominicale è dovuta l’Ipref. Come è noto, sul terreno ricadente in zona svantaggiata l’IMU non è dovuta. Anche in questo caso sul reddito dominicale sono dovute le ordinarie Imposte sui redditi. Caso particolare riguarda le società alle quali i soci hanno concesso in uso i terreni, con contratto di affitto o di comodato. Anche in questo caso i soci se hanno assoggettato ad IMU il reddito dominicale dei terreni concessi in uso alla società non devono dichiarare il reddito dominicale nella propria dichiarazione dei redditi.
Da Dimensione Agricoltura, febbraio 2013