I produttori vitivinicoli che movimentano i loro prodotti devono riportare nel documento di trasporto una specifica dicitura in relazione alla tipologia del prodotto stesso. Sono interessati sia il vino sfuso che confezionato. In pratica i documenti di trasporto valgono quale attestato DOP o IGP. Nel DDT o nel DOCO, in aggiunta ai consueti dati deve essere riportato:
a) per i vini DOP: “il presente documento vale quale attestato di Denominazione di Origine Protetta;
b) per i vini IGP: “il presente documento vale quale attestato di Indicazione Geografica Protetta;
Il codice alfa-numerico europeo inerente il prodotto (e-bacchus), la cui individuazione ha comportato molti problemi neiprimi giorni di applicazione della disposizione in commento, non è obbligatorio (per adesso), al pari dell’indicazione dell’Organismo di Controllo certificatore.
Da Dimensione Agricoltura, febbraio 2013