La disposizione sulla responsabilità solidale delle imprese che appaltano dei servizi non trovano pace. Nel merito discutibili, visto che per far sì che le imprese paghino all’Erario quanto dovuto, si riversa la responsabilità anche su chi ha chiesto e regolarmente pagato il servizio, burocraticamente ingestibili. E pensare che è stata emanata in un provvedimento sulla semplificazione amministrativa! Ma andiamo con ordine. La norma trova applicazione per i contratti sottoscritti o rinnovati dal 12 agosto 2012. Gli imprenditori che richiedono servizi ad altri imprenditori (appalto), o questi ultimi che chiamano in causa altri imprenditori (subappalto), sono solidalmente responsabili con chi effettua il servizio se non versa all’Erario le ritenute operate sui redditi spettanti ai dipendenti, e l’IVA. Il committente rischia una sanzione da 5mila a 200mila euro, l’appaltatore di dover versare le imposte non versate dal subappaltatore. Ad esempio, se l’imprenditore vitivinicolo appalta il servizio di vendemmia e trasporto delle uve ad un soggetto terzo, e quest’ultimo non versa le ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti, o non versa l’IVA inerente quel servizio, l’Erario potrà sanzionare l’imprenditore vitivinicolo fino a 200mila euro. Se l’appaltatore ha subappaltato un parte del servizio, ad esempio il trasporto, ed il trasportatore non versa le ritenute sul lavoro dipendente e/o l’IVA, l’Erario dopo aver tentato di incassare le somme dovute dal trasportatore, si rivarrà sull’appaltatore. Sono interessati dalla disposizione in commento i contratti di appalto e non in contratti d’opera. Il contratto di appalto presuppone un’organizzazione complessa dell’Impresa che presta il servizio, nella quale il titolare non svolge direttamente l’opera, ma organizza, coordina, amministra, il lavoro di altri. Nel contratto d’opera, invece, il titolare dell’impresa si impegna direttamente nell’esecuzione dell’opera. L’unica possibilità per non incorrere nella sanzione per il committente e nella rivalsa per l’appaltatore, è quella di farsi consegnare dall’imprenditore che ha eseguito l’opera, rigorosamente prima di provvedere al pagamento di quanto pattuito, un’autocertificazione che contenga obbligatoriamente:
a) Il periodo (mese o trimestre) nel quale l’IVA inerente le fatture per i lavori eseguiti è stata liquidata e sene è scaturito un debito d’Imposta;
b) Il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate;
c) Gli estremi degli F24 con cui sono stati effettuati i versamenti;
d) L’affermazione che nei modelli F24 sono incluse le ritenute e l’IVA inerente i servizi resi in relazione al contratto di appalto o di subappalto.
Da Dimensione Agricoltura, marzo 2013