Abbiamo più volte scritto su questo argomento, ma ci troviamo ancora una volta a fare il punto della situazione poiché le recenti evoluzioni normative hanno modificato la disciplina del lavoro occasionale ed accessorio. Con una recente circolare l’Inps, dispone che le prestazioni di lavoro occasionale accessorio sono quelle attività di natura “meramente occasionale” che non danno luogo a compensi superiori a € 5.000 nel corso dell’anno solare, considerando tutti i committenti. Le stesse prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, non possono superare € 2.000 annui, con riferimento a ciascun committente. Nell’ambito delle attività economiche che possono impegnare i lavoratori con i voucher, le nuove disposizioni intervengono in maniera significativa nell’ambito del settore agricolo e nell’uso dei buoni lavoro. Pensionati e giovani studenti con meno di 25 anni di età, possono effettuare prestazioni lavorative di natura occasionale nell’ambito delle attività agricole-stagionali. Le aziende agricole che superano i € 7.000 di volume d’affari, possono utilizzare i buoni lavoro solo per i lavoratori con le suddette caratteristiche, mente le aziende che sono al dì sotto di quel limite, possono utilizzare per qualunque tipologia di lavoro agricolo qualsiasi soggetto, purché non sia iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Il committente pubblico può avvalersi dei buoni lavoro, fermo restando i vincoli in materia di contenimento delle spese e del patto di stabilità. I compensi percepiti dal lavoratore extracomunitario sono utili alla determinazione, in maniera integrativa, del reddito necessario per il rilascio del permesso di soggiorno. Non sono più previste esclusioni di attività e categorie di lavoratori impegnabili, ad eccezione, come sopra detto, per l’attività agricola stagionale. Pertanto, per la quasi totalità dei settori produttivi, qualsiasi soggetto può svolgere attività di lavoro occasionale accessorio (disoccupati, inoccupati, lavoratori autonomi, dipendenti full-time o part-time, pensionati, studenti, cassaintegrati, ecc. ). E’ opportuno che il datore di lavoro acquisisca dal lavoratore una dichiarazione relativa al non superamento degli importi massimi annuali. Essendo una prestazione di tipo occasionale ed accessorio, non dà diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari. Il compenso del prestatore che ha svolto l’attività occasionale ed accessoria, è esente da ogni imposizione fiscale, e non incide sullo stato di disoccupazione.
Da Dimensione Agricoltura, maggio 2013