Interpretazioni a tutto campo da parte dell’Agenzia delle entrate, raccolte in una circolare della quale riportiamo gli argomenti più importanti.
Ristrutturazioni edilizie – E’ possibile beneficiare della detrazione del 36% (ora 50% fino al 30 giugno), anche per i lavori iniziati nel 2011, anche se non è stata inviata la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Per i lavori su parti comuni, il condomino può avere accesso alla detrazione anche se sprovvisto di parte della la documentazione inerente: è sufficiente la certificazione dell’amministratore nella quale si attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti, e di essere in possesso dei documenti originali. L’Agenzia ha anche affrontato il caso dell’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia compravenduto quando è ancora in corso l’agevolazione fiscale, e se nell’atto di compravendita non sono stati inseriti i riferimenti del caso. La detrazione residua spetta all’acquirente. In caso di trasferimento dell’immobile per decesso del proprietario, sono gli eredi a beneficiare della detrazione. Le stesse regole valgono per gli atti di trasferimento tra vivi, degli immobili sui quali sono stati effettuati interventi di riqualificazione energetica (detrazione 55%). Sia per le spese effettuate nel 2011 che per gli anni precedenti non è più necessario indicare separatamente in fattura la spesa per manodopera.
Detrazioni per spese sanitarie – Detraibili le spese per l’acquisto di dispositivi medici presso le erboristerie a patto che dallo scontrino o dalla fattura risulti il codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa, e la descrizione del dispositivo medico acquistato. La marcatura CE su tali prodotti è sempre necessaria. Sono ammesse in detrazione anche le spese per prestazioni sanitarie effettuate da operatori iscritti alle professioni sanitarie riabilitative, anche in assenza di prescrizione medica. Non sono invece detraibili, le spese per l’iscrizione ad una palestra anche se accompagnate da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria. Tale attività, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, non è riconducibile ad un trattamento sanitario qualificato, ma ad un ambito salutistico. Le prestazioni di ippoterapia e musicoterapia sono deducibili se: il medico attesta la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il disabile; sono eseguite da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione), in centri specializzati, ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
Carichi di famiglia – Per i genitori non coniugati, nel caso in cui non vi siano provvedimenti di affidamento dei figli, la detrazione spetta con le stesse modalità previste per i genitori non separati, vale a dire al 50% o, previo accordo, attribuzione al genitore con reddito più elevato. Tra coniugi separati la detrazione per il figlio che ha vissuto da minorenne con la madre e poi ha deciso di trasferirsi presso il padre, deve essere ripartita in equa misura. Superata la maggiore età, la convivenza con il genitore non è più paragonabile all’affidamento, pertanto la divisione va fatta al 50%, salvo diverso accordo tra i genitori. Chiarimenti anche per i coniugi che hanno figli avuti da precedenti unioni. Nell’ipotesi in cui il quarto figlio di un genitore, non sia tale anche per l’altro genitore, l’ulteriore detrazione spetta per intero al primo genitore.
Da Dimensione Agricoltura, maggio 2013