Il decreto “crescita bis” ha riaperto i termini per rivalutare i valori di terreni edificabili ed agricoli, e le partecipazioni societarie, qualificate e non. Con una recente circolare l’Agenzia delle entrate ha affermato che anche i diritti di edificabilità (cubature) sono rivalutabili. La rivalutazione avviene tramite il versamento di un’imposta sostitutiva. Il valore rivalutato, certificato da apposita perizia giurata e depositata in tribunale, viene così riconosciuto, ai fini fiscali, come base per la determinazione di eventuali plusvalenze in caso di cessione. Per accedere alla rivalutazione i suddetti beni devono essere posseduti alla data del 01/01/2013 da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali; entro il 30/6/2013 deve essere redatta ed asseverata la perizia di stima e versata l’imposta sostitutiva pari al 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate, 2% per le partecipazioni non qualificate. I dati inerenti la rivalutazione devono poi essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Da Dimensione Agricoltura, maggio 2013