“Il settore agricolo ed agroalimentare è centrale per la vita economica del nostro Paese e con questa legge avremo gli strumenti per favorirne la crescita e lo sviluppo. Il comparto ha bisogno di modernizzazione e razionalizzazione e la nostra risposta deve essere tempestiva ed efficace. Siamo il primo ministero a presentare un provvedimento di questa portata, perché fondamentali sono gli ambiti di competenza, visto che il sistema agroalimentare da solo vale il 17% del Pil italiano. Da quando la norma sarà in vigore avremo due anni di tempo per adottare i decreti: il mio impegno sarà assoluto per far sì che questo settore possa finalmente esprimere tutto il suo potenziale”. Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Nunzia De Girolamo ha commentato l’approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge “Delega al Governo per l’orientamento e la modernizzazione nei settori dell’agricoltura, dell’agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura e delle foreste nonché per il riordino della relativa disciplina”.
Cosa prevede la norma
L’articolo 1, al comma 1 fissa le finalità e le modalità attuative della delega che dovrà essere esercitata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 2 contiene i principi della delega che dovrà essere esercitata nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, in coerenza con la normativa comunitaria ed in conformità, nel limite della compatibilità, con le finalità ed i principi di cui all’art. 7, comma 3, e all’art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e della legge 7 marzo 2003, n. 38.
In particolare, la delega dovrà essere esercitata al fine di:
– garantire la revisione della normativa e degli strumenti per lo sviluppo dell’occupazione regolare nel settore agricolo in modo tale da contrastare i fenomeni di economia irregolare e sommersa;
– di definire le misure idonee ad incentivare il ricorso alla forma societaria nei settori dell’agricoltura, della pesca e della acquacoltura;
– di ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità, etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi;
– di armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli agroalimentari evitando la distorsione della concorrenza;
– di modernizzare le disposizioni vigenti in materia di contratti di organizzazione e vendita al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e di evitare pratiche di concorrenza sleale a scapito delle componenti contrattuali più deboli;
– di razionalizzare gli strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici di qualità e ai prodotti ottenuti con metodo di produzione biologica, in modo da assicurare, il raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l’internazionalizzazione di tali prodotti;
– di favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l’ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso la costituzione di appositi organismi di coordinamento;
– di ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali al fine di garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli;
– di coordinare ed armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001;
– di semplificare gli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole;
– di favorire l’accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell’acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi, finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole, delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;
– di favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l’adozione della disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
– di promuovere ed incentivare la produzione di biocarburanti di origine agricola e lo sviluppo delle agroenergie;
– di razionalizzare gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e altri organismi operanti nel settore, al fine di adeguarne le funzioni e le strutture e assicurare l’efficienza ed efficacia della relativa azione, anche attraverso semplificazioni, fusioni e soppressioni;
– di disciplinare la materia delle crisi di mercato dei prodotti agricoli e alimentari e individuare adeguati strumenti di intervento;
– di prevedere a livello nazionale un supporto alla politica di sviluppo rurale in attuazione del regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modificazioni ed in funzione dell’avvio della nuova programmazione 2014/2020;
– di rivedere la disciplina in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico anche con riguardo al rispetto dei requisiti di omogeneità alle procedure richieste dalle normative UE, nonché all’esigenza di revisione dei comitati e degli organismi operanti nel settore.
L’art. 2 conferisce al Governo la delega per la codificazione delle disposizioni normative vigenti nel settore, attraverso la adozione di una raccolta sistematica, anche in forma di codice, delle norme vigenti in materia di prodotti agricoli ed alimentari di cui all’Allegato 1 al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
L’art. 3 disciplina, al comma 1, la procedura di consultazione delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano. Vengono, altresì, fatte esplicitamente salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Il comma 2 prevede, inoltre, la possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti attuativi con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi, anche tenendo conto di eventuali problematiche emerse nel primo periodo di applicazione.
L’art. 4 prevede che dalla delega in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica.