E’ un argomento sul quale l’Inail è intervenuto ripetutamente, più recentemente con una nota di metà luglio. Il tema è alquanto delicato, dato che in agricoltura il limite tra attività “privata” ed aziendale spesso viene confuso dagli stessi imprenditori agricoli e dai propri familiari. La tutela infortunistica riguarda i lavoratori agricoli impegnati nelle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed alle attività connesse. Le lavorazioni connesse, complementari od accessorie dirette alla trasformazione o alla cessione dei prodotti agricoli, se eseguite sul fondo dell’azienda agricola, o nell’interesse e per conto di un’azienda agricola, sono comprese nella tutela infortunistica. Facendo forza sulla giurisprudenza consolidatasi negli anni, l’Inail ricorda che la protezione assicurativa riguarda esclusivamente ciò che costituisce “esecuzione di opere manuali”, comprese quelle strumentali. Sono pertanto escluse quelle attività che sono solo marginalmente collegate a queste, in quanto più propriamente “imprenditoriali”. Ecco che, ad esempio, l’attività di consegna della documentazione contabile ed amministrativa all’associazione che cura gli adempimenti burocratici dell’imprenditore, non rientra, per l’Inail, nel normale ciclo produttivo, pertanto un eventuale infortunio occorso in tale contesto, non verrà indennizzato. Tale attività, infatti, riguarda solo l’amministrazione dell’azienda e non l’attività lavorativa ed esecutiva. Altro caso che si può presentare è l’infortunio occorso durante l’attività di produzione di beni diretti alla vendita ed anche al consumo familiare. Fin nel momento in cui il prodotto rimane nella fase produttiva, è indifferente che la produzione non sia esclusivamente per la vendita a terzi, ma anche per il consumo familiare, l’eventuale infortunio occorso verrà indennizzato. Nel momento in cui lo stesso prodotto viene trasformato per uso familiare, lo stesso infortunio non verrà indennizzato. Nella nota sopra ricordata l’Inail riporta questo esempio: se un agricoltore alleva uno o più suini, l’attività di allevamento è tutelata, senza che abbia rilevanza la distinzione tra animali destinati alla vendita e animali destinati al consumo personale. Una volta che sia stato, però, individuato il capo destinato al consumo personale, l’attività di trasformazione delle carni non è tutelata, essendo venuta meno ogni connessione, sia pure indiretta, con l’attività protetta.
Da Dimensione Agricoltura, settembre 2013