“Segnaliamo la grave situazione venutasi a creare a Pordenone a seguito della illegittima messa a coltura di mais Ogm. Infatti, nonostante il decreto del Ministero della Salute 12 luglio 2013, adottato con il tuo concerto, la Regione Friuli Venezia Giulia ha stabilito, con propria ordinanza, una diversa disciplina inerente alla raccolta del mais senza tener conto del divieto, con ciò escludendo che la fase della raccolta debba intendersi necessariamente quale esito dell’attività di coltivazione. E’ quanto si legge in una nota inviata al Ministro dell’Ambiente Andrea Orlando da Stefano Masini in veste di coordinatore della task force per una Italia libera da ogm e responsabile ambiente della Coldiretti. “Oltre a prendere conoscenza dell’avvenuta commercializzazione del materiale vegetale frutto dell’attività non consentita di coltivazione, nuove preoccupazioni sono, peraltro, riferite alle notizie sulla contaminazione di campi e colture confinanti all’area interessata segnalate dal Corpo Forestale dello Stato incaricato del monitoraggio ambientale”. Vorremmo, dunque, conoscere quali provvedimenti il Ministro intende assumere non solo al fine di assicurare l’osservanza delle misure di emergenza già impartite, quanto a salvaguardia della biodiversità regionale anche tenuto conto che, da parte della Regione, si contesta l’applicazione del decreto in forza di una pretesa omissione di sanzioni che, a nostro avviso, possono essere facilmente rintracciate nell’ordinamento penale.
E il minsitro Orlando scrive alla Serracchiani – Il ministro dell’Ambiente Andrea Orlando ha scritto al Presidente della regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani in merito alla questione del divieto di coltivazione del mais geneticamente modificato Mon 810. A seguire il testo della lettera:
«Cara Debora, come è noto il 10 agosto scorso stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto interministeriale che vieta la coltivazione sul territorio nazionale del mais geneticamente modificato Mon 810 fino all’adozione di misure comunitarie di cui all’articolo 54, comma 3, del Regolamento (Ce) 178/2002 del 28 gennaio 2002 per un periodo di diciotto mesi dalla data di pubblicazione. Il termine massimo di efficacia del decreto è stato fissato in diciotto mesi principalmente allo scopo di costruire le condizioni per l’adozione di misure regionali di gestione finalizzate alla massima tutela dell’agrobiodiversità e dell’ambiente. Allo scopo di assicurare una completa attuazione del divieto di coltivazione del mais MON 810 imposto dal decreto 12 luglio 2013 nella Regione Friuli Venezia Giulia, ove il mais geneticamente modificato in questione è coltivato, si chiede di conoscere con quali modalità la Regione intenda procedere, stante l’eventualità di dover anche dar seguito all’applicazione alle sanzioni previste dagli artt. 35 e 36 del decreto legislativo n. 224/2003 e alla bonifica, al ripristino ambientale e al risarcimento ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, qualora sia accertato un effettivo danno ambientale conseguente alla coltivazione del mais MON 810».
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