Si riaprono i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata più volte nel tempo. La nuova data di riferimento del possesso dei beni da rivalutare è il 1° gennaio 2014; il termine di versamento dell’im¬posta sostitutiva è fissato al 30 giugno 2014 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il 30 giugno 2014, 30 giugno 2016 e 30 giugno 2017); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2014. La disposizione è particolarmente favorevole per i contribuenti che si apprestano a vendere quote di partecipazione o aree edificabili o terreni agricoli nell’ipotesi che questi ultimi possono produrre plusvalenza tassabile. L’imposta sostitutiva dovuta, infatti, è ben più vantaggiosa delle aliquote Irpef. La rivalutazione può essere spesa anche in futuro, per cui sarebbe opportuno che chi ha in mente di cedere i beni interessati faccia un’attenta valutazione di convenienza con “un occhio al futuro”.
Da Dimensione Agricoltura, gennaio 2014