Imposta di registro, le nuove misure in vigore dal 2014

La legge sul federalismo fiscale, combinata con un decreto di fine anno e con la legge di stabilità per il 2014, introduce importanti novità in materia di imposte indirette dovute in caso di compravendite immobiliari e trasferimenti onerosi in genere. Le nuove disposizioni interessano gli atti registrati dal primo gennaio 2014. In particolare, in attesa di conferme in tal senso, si deve intendere che:

a)    gli atti soggetti ad autentica notarile o stipulati per atto pubblico entro il 31/12/2013, sono soggetti alle precedenti imposte;

b)    le scritture private non autenticate, seppure sottoscritte entro il 31/12/2013 ma registrate nel 2014, sono soggette alle nuove misure. Le modifiche riguardano gli atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendite, permute, ecc.) della proprietà di immobili in genere, e quelli traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresa la rinuncia agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi. Per tutte queste fattispecie, dal primo gennaio valgono due sole aliquote di Imposta di registro (vedi più avanti per i terreni agricoli):

•    2% (nel 2013 era il 3%) con il minimo di € 1.000, se il contribuente può far valere le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”. L’agevolazione potrà essere fruita in funzione della categoria catastale, quindi solo se l’immobile non rientra nelle categorie catastale A/1, A/8 o A/9. Non è più richiesto che la casa di abitazione non presenti i requisiti “non di lusso” se non per gli atti soggetti ad IVA (acquisti direttamente dall’imprenditore). Le imposte ipotecarie e catastali dovranno essere versate nella misura di € 50 cadauna (in precedenza € 168 ciascuna). Non è più dovuta l’Imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie. Se l’atto è soggetto ad IVA, l’Imposta di registro, l’ipotecaria e la catastale sono dovute in misura fissa di € 200 cadauna (erano € 168).
 
•    9% con il minimo di € 1.000, per ogni altro atto di trasferimento di immobili o di diritti reali immobiliari o costitutivo di questi ultimi (fatto salvo il punto che segue). Per le imposte ipotecarie e catastali, l’Imposta di bollo, ecc., vale quanto riportato al punto precedente. Vengono cancellate alcune agevolazioni in vigore fino al 2013 (compendio unico, piani di recupero; legge Bucalossi; procedimenti di separazione o divorzio). L’aumento dell’imposta di registro in misura fissa da € 168 a € 200, opera per tutti gli atti non soggetti alle misure proporzionali (2%, 9% e 12%), ad esempio i contratti di comodato gratuito. Non sono in alcun modo interessati i contratti di locazione immobiliare o di affitto di fondi rustici, per i quali rimane immutata l’aliquota 0,50% con imposta minima di € 67.

Terreni agricoli – Il trasferimento oneroso dei terreni agricoli sconta l’Imposta di registro con l’aliquota proporzionale del 12% (con minimo di € 1.000), se acquistati da soggetti diversi dai Coltivatori Diretti e dagli IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale (in precedenza era il 15%, oltre il 3% per imposte ipotecaria e catastale). Se l’acquisto viene effettuato da Coltivatori Diretti ed IAP iscritti all’Inps e dalle Società agricole, oltre all’imposta fissa di registro e ipotecaria nella (nuova) misura fissa di € 200 per ciascuna, rimane l’1% per l’imposta catastale (onorari del notaio ridotti alla metà; il notaio deve indicare gli estremi dell’iscrizione Inps).

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