Continuiamo l’analisi della nuova IMU nella quale adesso confluiscono anche la ex tassa dei rifiuti e la nuova tassa per i servizi indivisibili. La Tari è la nuova tassa cha ha la finalità principale di coprire i costi per la raccolta dei rifiuti urbani. Il contribuente dovrà denunciare al Comune di ubicazione il possesso o la disponibilità dell’immobile, dopo di che il Comune provvederà a liquidare quanto dovuto dal contribuente. Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, quelle non operative, le aree comuni condominiali, l’immobile o le parti di immobile ove si formano prevalentemente o in maniera continuativa, rifiuti speciali per il cui smaltimento sono obbligati a provvedere i relativi produttori (a loro spese), a patto che ne dimostrino l’avvenuto regolare trattamento. Ai fini della dichiarazione Tari, restano ferme le superfici dichiarate o accertate per la ex Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), della ex Tariffa di igiene ambientale (Tia1 o Tia2), del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares). Il Comune può disporre riduzioni tariffarie ed esenzioni, in caso di abitazione con unico occupante, abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, abitazioni occupate da soggetti che risiedano o dimorino all’estero per più di sei mesi all’anno, per i fabbricati rurali ad uso abitativo. L’Imu rimane quella conosciuta, con la conferma dell’esenzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle con categoria A1, A8, A9. Per queste ultime continuano ad applicarsi l’aliquota ridotta deliberata dal Comune e la detrazione di € 200. Rimangono esclusi dall’Imposta anche i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola (per quelli abitativi vale quanto detto per le case di abitazioni), gli immobili assimilati all’abitazione principale:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
c) l’unità immobiliare concessa in comodato dal proprietario ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
e) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
f) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
g) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Per l’unità immobiliare di cui al punto c) l’agevolazione opera o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500, oppure, nel caso in cui il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a €15.000. In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare. Per i terreni agricoli, poi, il moltiplicatore previsto per quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali passa da 110 a 75, mentre per gli altri conduttori rimane a 135. L’Imu può essere dedotta dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo nel limite del 20% dell’importo pagato dal 2014 in poi, incrementato al 30% per il 2013 ma rimane indeducibile dall’Irap. Gli immobili non locati, seppure soggetti ad Imu, sono di nuovo soggetti ad Irpef ma solo per quelli ubicati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente. Nel prossimo numero di Dimensione Agricoltura la Tasi (la vera novità) ed alcuni esempi di quanto costerà questa rivoluzione dei tributi locali.