Stanno per scadere i termini per effettuare la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili, oltre alle partecipazioni in società non quotate, disposta dalla legge finanziaria del 2002 e più volte prorogata Possono essere rivalutati i valori dei terreni ed aree edificabili in possesso al 1° gennaio 2014. La perizia deve essere giurata e depositata entro il 30 giugno ed entro la stessa data deve essere effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva, se versata in unica soluzione, ovvero, della prima di tre rate annuali di pari importo. La disposizione in commento è particolarmente favorevole per i contribuenti che si apprestano a vendere aree edificabili, quote di partecipazione o terreni agricoli, questi ultimi se sono trascorsi meno di 5 anni dall’acquisto. L’imposta sostitutiva dovuta è ben più vantaggiosa delle aliquote Irpef applicabili alle plusvalenze prodotte con la cessione degli stessi beni. La rivalutazione fatta oggi può essere “investita” per il futuro, per cui sarebbe opportuno che chi ha in programma di cedere i beni interessati, faccia già oggi un’attenta valutazione di convenienza.
Dimensione Agricoltura, giugno 2014