L’IMU resta iniqua. I cambiamenti introdotti con l’approvazione del decreto legge n. 4 del 24 gennaio, hanno in molti casi perfino aggravato la situazione delle aziende agricole toscane: la Cia Toscana consiglia ancora agli associati di non effettuare alcun versamento nell’attesa di un provvedimento correttivo da parte del Parlamento “che sollecitiamo venga adottato con la conversione del decreto legge”. Lo sottolinea un Ordine del giorno approvato dalla Giunta regionale della Cia che conferma il proprio impegno per contrastare questo insostenibile ed iniquo tributo. La Cia dichiara lo stato di mobilitazione della categoria promuovendo e sollecitando iniziative ad ogni livello, a partire dal territorio regionale.
L’analisi – «Pur prendendo atto che su alcune realtà si registrano degli alleggerimenti di prelievo – afferma la Cia Toscana -, ci sono forti riserve e insoddisfazione per le disposizioni di ulteriore revisione dei criteri di esenzione IMU dei terreni agricoli. I nuovi criteri di esenzione – evidenzia la Cia -, costruiti sulla classificazione ISTAT dei comuni e il loro inquadramento tra comuni totalmente montani e parzialmente montani, continuano a determinare forti iniquità a danno dei produttori agricoli possessori e conduttori di terreni agricoli ubicati in aree marginali e montane». La Cia Toscana evidenzia che i nuovi parametri non tengono conto della complessità di tutto il territorio e, soprattutto, trascurano la funzione essenziale degli agricoltori nella tutela a presidio del territorio ed a beneficio dell’intera collettività.
Contrarietà – «Ribadiamo la nostra contrarietà in merito all’abrogazione delle norme previste dal Dl competitività e dalla Legge di Stabilità 2015 a favore delle imprese agricole – aggiunge la Cia Toscana -, finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori agricoli dipendenti assunti a tempo determinato, quale misura a copertura del minor gettito atteso dall’introito IMU sui terreni agricoli. Confermiamo quindi la posizione già espressa sulla iniquità di tali misure, e ribadiamo che lo stato delle imprese agricole toscane non gli consentono di sopportare ulteriori pesi fiscali, pertanto, richiede la cancellazione del tributo».
Ecco cosa cambia nei comuni della Toscana – La gazzetta ufficiale di sabato 24 gennaio, ha pubblicato il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 con il quale si definiscono le modalità di pagamento dell’Imu nei comuni sulla base della loro classificazione. In pratica per il 2015 è stata abbandonata la classificazione dei comuni in base all’altitudine del capoluogo e si è prevista l’utilizzazione della classificazione Istat che prevede 3 tipologie di comuni: Comuni Totalmente Montani Codificati con la lettera “T”; Comuni Parzialmente Montani Codificati con la lettera “P”; Comuni Non Montani codificati con le lettere “NM”. Il Decreto, sulla base di questa classificazione, prevede le esenzioni e i pagamenti introducendo anche una differenziazione, solo per i comuni Parzialmente Montani, per proprietari iscritti all’Inps come CD o come IAP che sono esonerati dal pagamento e per tutti gli altri. Il decreto prevede che l’esenzione si applica, anche in questo caso solo per i comuni parzialmente montani, ai proprietari che affittano il terreno a CD o IAP. Riepilogando: Comuni Totalmente Montani NON paga nessuno; Comuni Parzialmente Montani pagano i NON CD o IAP iscritti all’Inps; Comuni Non Montani Pagano TUTTI. Rispetto al passato ogni comune ha una classificazione che varrà per l’intero territorio comunale e quindi non esistono più comuni con parte del territorio esente e parte imponibile. La nuova modalità di classificazione dei comuni verrà completamente utilizzata per il pagamento IMU relativo al 2015. Per il 2014, oltre ad utilizzare le nuove classificazioni dei comuni, il decreto prevede l’applicazione di una sorta “di clausola di salvaguardia” che tiene conto anche della classificazione, mai utilizzata, sulla base dell’altitudine del capoluogo di provincia. In sintesi la clausola di salvaguardia prevede l’esenzione dal pagamento per: tutti i terreni in comuni con capoluogo superiore a 600 metri anche se la classificazione è PARZIALMENTE MONTANO (P) oppure NON MONTANO (NM). I terreni di proprietà di Coltivatori Diretti o IAP nei comuni con altitudine fra 281 e 600 metri. Sul sito Cia Toscana ecco chi paga e chi non paga in tutti comuni toscani