E’ stata approvata in via definitiva la legge sull’agricoltura sociale. “Dotare l’Italia nell’anno di Expo di una legge sull’agricoltura sociale – ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina – non è solo una buona notizia, è una grande opportunità e il riconoscimento del lavoro che migliaia di esperienze portano avanti ogni giorno sui territori. L’agricoltura sociale è un concreto strumento di riabilitazione ed inclusione, non soltanto una opportunità economica. Con questo provvedimento abbiamo rimesso al centro la tutela della persona e della sua dignità, creando una sinergia virtuosa tra obiettivi economici e responsabilità sociale. Allo stesso tempo rafforziamo le opportunità di crescita della multifunzionalità delle aziende agricole, contribuendo allo sviluppo sostenibile dei nostri territori. Ringrazio il Parlamento per il lavoro fatto in questi mesi per centrare questo importante obiettivo”.
"Dopo anni di attesa – commenta il Vice Ministro Andrea Olivero – oggi abbiamo dato il giusto riconoscimento a quanti, con passione e professionalità, hanno saputo coniugare l’imprenditorialità agricola con la responsabilità sociale. Sono molto riconoscente nei confronti dei parlamentari che hanno fattivamente collaborato alla proficua conclusione dell’iter della legge, a partire dal primo firmatario on. Fiorio, ma ancor più lo sono nei confronti di tutti i nostri imprenditori di Agricoltura Sociale che hanno aperto la strada ad un nuovo modo di concepire il lavoro agricolo. Inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, fattorie didattiche, agri-nido e agri-asilo: tanti modi per concepire la multifunzionalità anche in ambito sociale. Sono certo che questa legge aiuterà l’intero comparto agricolo a crescere nella sostenibilità economica, ambientale e soprattutto sociale”.
Le principali novità:
– Viene introdotta la definizione di agricoltura sociale. In questo ambito rientrano le attività che prevedono:
a) l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali attraverso l’uso di risorse materiali e immateriali dell’agricoltura;
c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l’ausilio di animali e la coltivazione delle piante;
d) iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche;
– le Regioni, nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale, possano promuovere specifici programmi per la multifunzionalità delle imprese agricole, con particolare riguardo alle pratiche di progettazione integrata territoriale e allo sviluppo dell’agricoltura sociale;
– le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono inserire come criteri di priorità per l’assegnazione delle gare di fornitura la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale;
– i Comuni prevedono specifiche misure di valorizzazione dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nel commercio su aree pubbliche;
– gli enti pubblici territoriali prevedono criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell’ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli;
– gli enti pubblici territoriali possono dare in concessione, a titolo gratuito, anche agli operatori dell’agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;
– viene istituito l’Osservatorio sull’agricoltura sociale, nominato con decreto del Mipaaf. È chiamato a definire le linee guida in materia di agricoltura sociale e assume funzioni di monitoraggio, iniziativa finalizzata al coordinamento delle iniziative a fini di coordinamento con le politiche rurali e comunicazione.