Su richiesta di diverse Regioni e di Uncai, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha chiarito che anche le aziende agricole sprovviste del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (il cosiddetto patentino) possono acquistare i prodotti fitosanitari qualora abbiano provveduto a delegare al loro ritiro e impiego un contoterzista regolarmente provvisto di patentino. Il ministero specifica che l’agricoltore può delegare al c/terzista solo alcune fasi del processo di gestione dei prodotti fitosanitari o l’intero processo.
Nel primo caso (la delega solo di alcune fasi), in azienda deve essere assicurata la presenza almeno di una persona in possesso del patentino che sarà responsabile di tutte le fasi di gestione del prodotto non espressamente delegate al contoterzista. Nel secondo caso (la delega dell’intero processo), tutte le fasi sono di esclusiva responsabilità del contoterzista, compreso lo smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze e lo stoccaggio in magazzino, e presso l’azienda agricola non occorre che qualcuno sia in possesso del patentino.
Riguardo alla fatturazione essa può rimanere in capo all’azienda agricola, anche se priva di patentino, purché sottoscriva un contratto di servizio con il c/terzista in cui vengano assegnate tutte le fasi del processo, ritiro, trasporto, stoccaggio, distribuzione e smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze.
I contoterzisti non saranno quindi costretti ad anticipare la spesa necessaria per acquistare i fitofarmaci per conto degli agricoltori e neppure a strutturarsi eventualmente come rivenditori degli stessi, soluzioni non praticabili da tutti gli agromeccanici, come Uncai aveva fatto presente al Mipaaf.
Agli sportelli delle associazioni locali aderenti ad Uncai, è a disposizione degli agromeccanici il modello di contratto necessario. L’azienda agricola che ricorre alla delega dovrà invece assicurarsi che il contoterzista che decide di delegare sia in possesso del certificato di abilitazione e che svolga l’attività nel rispetto delle norme in materia (s.lgs 150/2012 art 16 e Pan). Il contoterzista avrà invece l’obbligo di fornire al titolare dell’azienda agricola le informazioni relative al trattamento effettuato sia a tutela degli addetti alle lavorazioni successive al trattamento fitosanitario (tempi di rientro nell’area, uso dei dispositivi di protezione personale), sia per la salute del consumatore (intervallo di sicurezza).