Con l’inizio del nuovo anno decorre l’obbligo della compilazione dei registri de materializzati del vino, tuttavia con il decreto n. 1486 del 21 dicembre 2016, viene sancita una “partenza morbida”. Questo provvedimento non è da intendersi come una proroga, infatti il termine di entrata in vigore non viene messo in discussione, ma fino al 30 aprile 2017 viene concesso ai soggetti obbligati di poter giustificare in via documentale le operazioni che nel registro telematico – in sede di controllo – non risultassero registrate nel rispetto della nuova normativa vigente.
La novità Tale opportunità consentirà un passaggio più agevole dal cartaceo al telematico, e vista la complessità degli adempimenti e l’ottimizzazione del portale ministeriale ancora in corso, si rende quanto mai necessaria. La Cia Toscana per agevolare la tenuta dei registri, ha stipulato un accordo con un produttore di software in modo da avere a disposizione per i propri uffici e per le aziende che ne faranno richiesta, un programma in grado di assistere la compilazione tramite “percorsi guidati” tesi alla razionalizzazione dei dati da inserire ed alla riduzione della possibilità di errore e di conseguenti sanzioni.
Strumenti a disposizione Tale software opera tramite un interfaccia web e sarà quindi raggiungibile da qualsiasi computer dotato di connessione internet. Per avvalersi dei servizi specifici che la Confederazione mette a disposizione delle aziende associate e/o utilizzare il programma in proprio, i soggetti interessati dovranno sottoscrivere un contratto di servizio e/o richiedere le proprie credenziali presso le sedi territoriali della Cia. Si ricorda che sono obbligati alla tenuta dei registri ed all’annotazione delle operazioni, tutti gli imprenditori agricoli o commerciali che producono e detengono oltre 50 ettolitri di vino, con esclusione di coloro che vinificano unicamente uve di proprietà, ed a condizione che non effettuino nessuna delle operazioni previste dall’art. 41 paragrafo 1 del Reg. CE 436/2009 (es. aumento del titolo alcolometrico, acidificazione, disacidificazione, taglio).
Cosa cambia per le aziende Per quanto riguarda gli adempimenti specifici non cambia molto per le aziende, nel senso che quello che prima era fatto nel registro cartaceo oggi deve essere fatto nel registro dematerializzato. Per quanto riguarda l’avvio “morbido” il decreto emanato dal ministero dice che in caso di controllo possono essere esibiti dei documenti (leggi registro cartaceo) a supporto dei dati non aggiornati on line, in sostanza, in linea teorica – ma non troppo – fino a tutto aprile le aziende potranno continuare a compilare il registro cartaceo.