Rivoluzione latte. Subentra l’obbligo dell’indicazione di origine nelle etichette dei prodotti caseari

FORMAGGIO

formaggi3Via libera all’obbligo di indicazione di origine in etichetta per il latte e i prodotti lattiero-caseari. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 9 dicembre 2016 sull’”Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari”, in attuazione del regolamento (UE) n.1169/2011 firmato dai ministri delle Politiche Agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. Il provvedimento entrerà in vigore pienamente dopo novanta giorni dalla pubblicazione avvenuta il 19 gennaio, anche se sarà possibile, per un periodo non superiore a 180 giorni, smaltire le scorte delle confezioni con il sistema di etichettatura precedente.

Il commento Esulta la Coldiretti: «Si tratta di un provvedimento fortemente sostenuto dalla Coldiretti – precisa in una nota il presidente dell’organizzazione agricola Roberto Moncalvo -, che risponde alle esigenze di trasparenza degli italiani e pone finalmente fine all’inganno del falso Made in Italy, con tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro venduti in Italia che sono stranieri. Cosi come la metà delle mozzarelle sono fatte con latte o addirittura cagliate provenienti dall’estero, senza che questo sia stato fino ad ora riportato in etichetta».

L’obbligo indicazione origine in etichetta Il provvedimento riguarda l’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari e prevede l’utilizzo in etichetta delle seguenti diciture: a) “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte; b) “Paese di condizionamento o di trasformazione”: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato. Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del Paese. Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine qualora le operazioni avvengano nel territorio di piu’ Paesi situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: ”latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura, ”latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Per le violazioni si applicano le sanzioni di cui all’art. 4, comma 10, della legge 3/2/2011, n. 4.

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