La Conferenza delle Regioni del 9 marzo ha approvato un documento relativo agli degli articoli 31 e 32 (sostegno al settore del riso) della legge 154/2016: Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.
Si tratta di un contributo propositivo per la valorizzazione e la tutela del riso italiano, un tema affrontato anche nel corso di un precedente confronto fra gli assessori all’agricoltura (cfr. Regioni.it del 24 febbraio). Il documento è stato inviato al ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina.
Si riporta di seguito il testo del contributo delle Regioni senza le note e gli emendamenti, contenuti però nella versione integrale pubblicata nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it..
Premessa La Legge 28 luglio 2016 n. 154 recante Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale dedica al settore del riso il capo II e, in particolare, i seguenti articoli:
– art. 31 (delega al Governo per il sostegno al settore del riso) che mira essenzialmente ad aggiornare le norme di legge relative al mercato interno del riso, attraverso l’adozione di un decreto legislativo destinato a sostituire le norme attualmente in vigore;
– art.32 (tracciabilità del prodotto e del processo produttivo nel settore del riso) che si propone di rendere più semplice ed efficace la tracciabilità del riso venduto in Italia, promuovendo l’utilizzo di sistemi informatici appositamente sviluppati.
Art. 31 Delega al Governo per il sostegno al settore del riso Le norme che regolano il mercato interno del riso sono contenute nella Legge 18 marzo 1958 n. 325. E’ del tutto evidente che si tratta di uno strumento piuttosto datato che deve essere totalmente rinnovato al fine di adattarlo alle mutate esigenze della filiera risicola nonché alla più recente normativa europea di settore. Negli anni scorsi i rappresentati di produttori, trasformatori e distributori dei prodotti a base di riso, coordinati dal MIPAAF, e coadiuvati dalle Regioni risicole e dall’Ente risi, hanno costituito un tavolo di filiera proprio allo scopo di mettere a punto una bozza di decreto legislativo destinato a sostituire la Legge precedentemente citata. Il frutto di questo lavoro è costituito dal testo che si allega al presente documento e risale al luglio del 2015. Dall’analisi degli articoli che lo compongono emerge come si tratti di disposizioni prettamente tecnico-specialistiche, la cui stesura ha comportato un’attenta disamina delle caratteristiche proprie della risicoltura italiana, allo scopo di valorizzarne le peculiarità e di fornire ai consumatori le informazioni necessarie per operare scelte di acquisto consapevoli. Alla luce di queste considerazioni e del fatto che il lavoro rappresenta un punto di equilibrio faticosamente raggiunto, si conviene sul fatto che occorre dare corso, quanto prima, all’approvazione del testo concordato dai soggetti che compongono la filiera risicola, senza proporre ulteriori modifiche che potrebbero pregiudicare il raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
Art. 32 Tracciabilità del prodotto e del processo produttivo nel settore del riso Si ritiene che la norma possa contribuire in modo determinante alla salvaguardia del settore risicolo italiano a condizione che la tracciabilità del prodotto e del processo produttivo, sia unita all’introduzione dell’indicazione obbligatoria dell’origine in etichetta. Da un mercato più trasparente, infatti, possono certamente trarre vantaggio le aziende risicole che puntano alla qualità. Vanno evidenziati, inoltre, gli effetti positivi sui consumatori che sarebbero messi in condizione di scegliere con maggior consapevolezza il riso da acquistare. Peraltro esistono alcune esperienze dalle quali emerge un certo interesse anche di parte industriale, relativamente a sistemi di tracciabilità che puntano a “valorizzare” realmente il legame tra produttore e prodotto. L’applicazione dell’art. 32, a nostro avviso, non può prescindere dall’adozione di una solida base giuridica che trasformi concretamente la tracciabilità in valore aggiunto per produttori e consumatori. Si ritiene che solo in questo modo sarà possibile favorire concretamente l’introduzione dei sistemi informatici a cui la norma fa riferimento, ottenendone un reale valore aggiunto. Ciò anche in considerazione del fatto che non sono previsti meccanismi di sostegno finanziario per gli operatori che intendano farvi ricorso. Ne consegue che l’incentivo deve necessariamente derivare dai potenziali vantaggi che l’adozione di questi strumenti può produrre. Occorre quindi che anche in questo caso il governo adotti norme simili a quelle che disciplinano da tempo altri comparti quali ad esempio, l’ortofrutta e la carne bovina. Si ricordi, in particolare, la recente approvazione del “Decreto interministeriale che introduce in etichetta l’indicazione obbligatoria dell’origine per i prodotti lattiero caseari in Italia”, accolta da più parti in modo estremamente positivo. E’ però necessario ricordare che il risultato ottenuto per questo comparto frutto del lavoro svolto a Bruxelles dal MIPAAF, che ha ottenuto il parere positivo della Commissione (sempre attenta ad evitare possibili implicazioni negative con la normativa europea sulla concorrenza), in quanto ha fatto emergere con chiarezza come l’indicazione d’origine in etichetta rappresenti, innanzitutto, uno strumento molto utile per tutelare maggiormente i consumatori. E’ del tutto evidente, pertanto, che anche per il settore risicolo sarà indispensabile che il Ministero delle politiche agricole ponga in essere un’analoga iniziativa atta a prevenire eventuali obiezioni da parte della Commissione.
Informazione pubblicitaria